ATTESTATO DI RISCHIO DINAMICO e dichiarazione mancata circolazione

Cos’è e A COSA SERVE?

L’attestato di rischio è il documento che certifica la storia assicurativa degli ultimi 10 anni dell’autovettura/motociclo, ecc (anche se solo le ultime 5 annualità sono rilevanti ai fini della determinazione della tariffa “bonus malus”) ed è necessario per assicurare il veicolo. Le informazioni riportate sono trasmesse tra le compagnie in via telematica e messe a disposizione del contraente nella sua Area Personale entro 30 giorni dalla scadenza del contratto. I dati inseriti sono: gli identificativi del veicolo e dell’assicurato, la storia dei suoi eventuali sinistri e la classe universale (CU). A proposito del bonus/malus 🪄 va specificato che si tratta di un sistema tariffario secondo il quale il ‘premio’ assicurativo relativo alla garanzia per la RCa, viene aumentato nel caso di uno o più sinistri (malus) mentre viene diminuito in assenza di sinistri (bonus). Quindi, fa riferimento a una pagella contenuta nell’attestato di rischio denominata “TABELLA della SINISTROSITA’ PREGRESSA”.

Dal 2015 l’attestato è disponibile solo in formato digitale, mentre nel 2018 è stato introdotto l’ATTESTATO di rischio DINAMICO che, grazie a un codice univoco – lo IUR – consente di recuperare le informazioni sui sinistri stradali non denunciati (o denunciati troppo tardi, anche dopo più di un anno). Con questo aggiornamento è quindi possibile risalire a quei sinistri che non comparivano nel vecchio documento, e che consentivano all’assicurato di eludere il sistema nel caso in cui decideva di cambiare compagnia a ridosso della scadenza, venendo così a pagare un premio RCa più basso del dovuto.

Sei una persona che ha diritto alla consegna dell’attestato di rischio (il contraente, o se diverso, il proprietario del veicolo, il locatario, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio)?

Ti ricordiamo che, ai sensi del regolamento n° 09 del 19/05/15, per stipulare con altro assicuratore il contratto RCa per il tuo veicolo, non è più necessario presentare l’attestato di rischio cartaceo, poiché ogni situazione assicurativa è acquisita direttamente in via telematica tramite la Banca Dati ANIA (l’associazione delle compagnie) sotto il controllo dell’IVASS. In ogni caso, puoi ottenere il Tuo attestato di rischio accedendo nell’apposita Area Riservata (https://www.vittoriaassicurazioni.com/area-riservata/) di VITTORIA, oppure richiedere la consegna anche via mail rivolgendoti all’agenzia presso cui hai la polizza.

La DICHIARAZIONE di MANCATA CIRCOLAZIONE

Se la tua polizza RCa è scaduta da più di 15 giorni e non hai ancora provveduto a rinnovarla, il tuo attestato di rischio è ancora valido a condizione che nel periodo successivo alla scadenza tu non abbia circolato o ti sia assicurato con una polizza temporanea. Per essere in regola, al momento della stipula della nuova assicurazione è necessario presentare la cosiddetta “dichiarazione di mancata circolazione”.

In sostanza, serve a dimostrare che non hai guidato il veicolo nè provocato incidenti nel periodo scoperto, ovvero una volta passati i canonici 15 giorni di tolleranza (30 se hai il pacchetto Gold Vittoria) successivi alla scadenza. Infatti, se il tuo veicolo è sprovvisto di copertura assicurativa, NON può assolutamente circolare né sostare su una strada pubblica o ad essa equiparata. È possibile tuttavia parcheggiarlo in un’area privata (per dettagli sull’argomento vedi la nostra Faq SOSPENSIONE polizza RCa: importanti considerazioni cautelative).

NB: Se non rispetti queste disposizioni, puoi essere punito con il sequestro del mezzo e l’applicazione di una sanzione pecuniaria minima di 841 euro. Tieni presente un’altra cosa: anche se la macchina rimane ferma in un’area privata e non paghi l’assicurazione, devi comunque pagare il BOLLO auto perché si tratta di un tributo basato sulla proprietà del veicolo, perciò non è legato alla circolazione.

A chi chiedere informazioni?

Se sull’attestato di rischio compare un sinistro tardivo, l’assicurato – rivolgendosi alla propria compagnia – può risalire all’assicuratore che ha pagato il danno. Chieste le informazioni a quest’ultimo, l’assicurato/contraente può valutare, se il contratto RCa lo consente, di riscattare il sinistro o subire il malus (vedi Faq Come conoscere l’IMPORTO DI UN SINISTRO liquidato?).

Cos’è la PROCEDURA DI RECUPERO?

È la procedura che consente di recuperare le informazioni sui sinistri tardivi in tre fasi:

  1. la compagnia A paga un incidente denunciato in ritardo (nei 5 anni precedenti);
  2. la stessa compagnia comunica il sinistro tardivo alla compagnia B che in quel momento assicura il responsabile dell’incidente;
  3. la compagnia B aggiorna l’attestato di rischio e, alla scadenza del contratto, applica il malus in caso di sinistro tardivo con responsabilità esclusiva o con concorso di colpa (che, sommato ad altri incidenti causati, raggiunge una responsabilità superiore o uguale al 51%).

Grazie al codice IUR (Identificativo Univoco di Rischio), scrive l’ANIA, questa procedura avviene in modo automatico ed è in grado di registrare anche l’eventuale riscatto di un sinistro tardivo.