Nuova normativa sulle SOSPENSIONI polizze RCa

Ricordiamo innanzitutto che sospendere la polizza auto determina la temporanea cessazione di tutte le garanzie presenti nel contratto. Informiamo inoltre che col Decreto legislativo n.184 del 13/12/2023 viene aggiornata la definizione di “veicoli” soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, prevista dall’articolo 2054 del Codice Civile (cfr. articolo Gazzetta Ufficiale https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/12/13/23G00196/sg).

Ne consegue che i veicoli sono sempre soggetti ad obbligo assicurativo RCauto solo per il semplice fatto di essere utilizzati conformemente alla loro funzione di mezzo di trasporto, a prescindere dalle loro caratteristiche e dal terreno su cui circolano, comprese le zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. Di fatto non esiste più una discriminante fra area pubblica e area privata, e il veicolo dovrà sempre essere assicurato. Pertanto una mancata necessità di usare il veicolo non è motivo di deroga a tale norma.

Ampliamento della nozione di veicolo

In particolare, sono da considerarsi veicoli:

  • qualsiasi mezzo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:
    • una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h;
    • un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
  • qualsiasi rimorchio destinato a essere utilizzato con un veicolo di cui al primo punto, a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
  • veicoli elettrici leggeri, individuati con apposito decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Le sedie a rotelle, invece, destinate esclusivamente ad essere utilizzate da persone con disabilità fisiche, non sono considerate veicoli.

Nuova disciplina della sospensione RCa a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 184/2023, che recepisce la Direttiva Auto (UE) 2021/2118 (entrata in vigore il 23/12/2023)

Il decreto di cui sopra inserisce nel Codice delle Assicurazioni Private l’art. 122-bis, che disciplina la sospensione della polizza RCa ed eventuali altre garanzie presenti sul contratto. L’articolo in questione deroga in sostanza quanto disciplinato dalle attuali Condizioni di assicurazione sottoscritte sul tema in oggetto.

Pertanto, si potrà sospendere la polizza RCa, ed eventuali garanzie accessorie acquistate, con le sole modalità presenti nella norma:

  • si dovrà indicare la data di inizio e di fine sospensione (si potrà riattivare anticipatamente);
  • si potrà prorogare più volte la durata della sospensione inizialmente comunicata con un preavviso di 10 giorni (5 per veicoli di interesse storico e collezionistico) rispetto alla scadenza del periodo di sospensione in corso;
  • la sospensione NON potrà avere una durata complessiva superiore a 10 mesi (11 per veicoli di interesse storico e collezionistico) all’interno della stessa annualità assicurativa;
  • al termine del periodo di sospensione comunicato, in assenza di una sua formale richiesta di proroga o raggiunti i 10 mesi di sospensione (11 per veicoli di interesse storico e collezionistico) all’interno della stessa annualità assicurativa, il contratto si riattiverà automaticamente e si dovrà richiedere il certificato assicurativo o in alternativa reperirlo nella propria Area Riservata;
  • la riattivazione avverrà prolungando la scadenza anniversaria di polizza per un periodo uguale alla sospensione;
  • per la richiesta di sospensione e per l’eventuale proroga si dovrà effettuare una formale richiesta;
  • la sospensione sarà a titolo gratuito.

A seguito della sospensione sottolineiamo l’importanza di distruggere e non utilizzare il certificato di assicurazione e “carta verde”, in quanto in caso di utilizzo improprio di detti documenti, il contraente sarà tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da VITTORIA Assicurazioni a terzi.

Sarà possibile sospendere il rischio esclusivamente per:

  1. i veicoli ritirati formalmente dalla circolazione, nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall’autorità competente conformemente alla normativa vigente;
  2. quando il veicolo NON è idoneo all’uso come mezzo di trasporto, nonché quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 122, comma 3 (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario in caso di locazione finanziaria) per effetto di una comunicazione all’Impresa di assicurazione.

Sospensioni attualmente in essere (pre-Decreto)

Gli attuali rischi sospesi vengono mantenuti tali sino alla loro riattivazione o sino allo scadere dei 18 mesi. Una volta riattivati, rientreranno nella disciplina spiegata sopra, dunque alla prima richiesta di nuova sospensione il cliente dovrà procedere secondo le nuove procedure.
Il set informativo è da ritenersi superato da una disposizione di Legge che non permette le cosiddette “vecchie” sospensioni. Verrà data comunicazione di tale modifica negli avvisi di scadenza comprensivi dell’attestato di rischio. In particolare, per le polizze camper con la clausola “sospensione anticipata” (possibilità di sospendere per massimo 3 volte nell’annualità assicurativa) il quietanzamento eliminerà l’importo di questa garanzia, che non può essere più operante.

E’ quindi sempre utile mantenere inalterata la validità della polizza RCa perché il proprietario può sempre essere chiamato a rispondere

Lo scopo dell’assicurazione obbligatoria è quello di tutelare tutti i soggetti che potrebbero subire danni, non solo dalla circolazione dei veicoli. E infatti quello che si è voluto tutelare, è l’astratta idoneità di un veicolo a causare danni, a prescindere dalla circostanza. Molti sono convinti che possono sospendere la polizza RCa perché hanno parcheggiato il loro veicolo in uno stallo di sosta all’interno di un’area condominiale e/o di un rimessaggio dove in molti casi si parcheggia l’autocaravan. Si tratta di un grave errore che molti hanno pagato caro: perché, anche se il parcheggio è provvisto di cancello all’ingresso, possono entrare gli agenti previsti preposti all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale e, ai veicoli privi di copertura assicurativa, elevare contravvenzione (dagli 866 ai 3.464 euro) e/o procedere al loro sequestro.

Ricordiamo infine che, nel caso di veicolo parcheggiato in violazione del codice della strada (esempi: in doppia fila, in curva, subito dopo l’angolo di un marciapiede, sopra le strisce pedonali, coprendo una segnaletica verticale, ecc) in caso di incidente può essere attribuito al proprietario il “concorso di colpa”. Non solo, qualora nell’incidente vi siano feriti o morti, si è coinvolti nel reato di OMICIDIO STRADALE (ex art.589-bis Codice Penale) e/o di lesioni personali stradali gravi o gravissime (ai sensi dell’art.590-bis CP).

In estrema sintesi, noi di S&R Assicurazioni Vittoria Padova Est consigliamo sempre di mantenere in vigore la propria copertura!