Alla luce dell’emergenza Covid-19 (limitatamente al periodo dal 30/04/20 fino al 31/12/21), VITTORIA aveva deciso di eliminare il costo a carico del Cliente relativo alla SOSPENSIONE dei contratti auto per i settori tariffari ove previsto il pagamento. Dal 4 gennaio 2022 sono tornate in vigore le normali Condizioni di polizza.
⚠️ Attenzione comunque a sospendere la polizza RCa perché – come meglio specificato più avanti alla voce “Importanti Considerazioni” – tale scelta determina la temporanea cessazione di tutte le garanzie presenti nel contratto, pertanto il veicolo durante il periodo di sospensione non può né circolare né stazionare su strada pubblica o su area equiparata.
Di seguito le informazioni utili per la sospensione della polizza RCa (autovetture, autocarri, autocaravan e moto).
(“IL CONTRATTO dalla A alla Z”, – EDZ 07/21)
Art. 2.8 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO – valida solo se corrisposto il relativo premio (cga valide dall’edizione 05/2015 in poi).
Per i contratti che contengono la garanzia RCa, il contraente può sospendere la polizza richiedendolo all’Agenzia – anche tramite l’Area Riservata – e distruggendo il certificato e la carta verde, a condizione che sia stato pagato il relativo PREMIO. La Società in questo caso emetterà un’appendice di variazione contrattuale che il contraente deve sottoscrivere; la sospensione decorre dalla data di incasso di questo documento.
La riattivazione del contratto, alle stesse condizioni tariffarie vigenti sulla polizza al momento della sua stipulazione, è consentita solo se il Proprietario/Assicurato (o il coniuge in comunione di beni) e la forma tariffaria non cambiano. In particolare, è possibile sia sullo stesso veicolo sia per uno diverso, ed in questo caso solo se il precedente è stato: venduto, consegnato in conto vendita, demolito o esportato definitivamente. (La riattivazione avviene prolungando la scadenza del contratto e delle rate intermedie per un periodo uguale a quello della sospensione). NB: Trascorsi 18 mesi dalla sospensione senza che il contraente/assicurato abbia richiesto la riattivazione, il contratto s’intende annullato e il premio pagato resta acquisito dalla Compagnia.
Non è possibile sospendere il contratto nei seguenti casi:
Importo della sospensione, possibile anche più volte: €10.
Iban Intesa SanPaolo: IT06A0306962411100000002845
Intestato a: SeR Assicurazioni Sas – Ag. Vittoria Padova Est
Causale: Sospensione polizza COGNOME NOME.
Sospensione possibile fino a 3 volte con clausola integrativa di polizza (importo aggiuntivo alla stipula €10).
A seguito della sospensione ricordiamo l’importanza di distruggere e non utilizzare il certificato di assicurazione e carta verde, in quanto in caso di utilizzo improprio di detti documenti, il contraente sarà tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da VITTORIA Assicurazioni a terzi.
Per contratti in vigore antecedenti al 07/2014 (sempre esclusi ciclomotori), la polizza può essere sospesa soltanto una volta durante l’anno assicurativo e con eventuale integrazione del premio che deve avere minimo validità di 3 mesi di copertura.
A causa del forzato inutilizzo dei veicoli imposto dalle stringenti normative emergenziali, molti clienti hanno pensato di sospendere le polizze RCa, soprattutto della seconda e della terza auto (per non parlare di moto e motorini) senza considerare i possibili rischi e le responsabilità attribuite ai proprietari dalla legge e dalla recente giurisprudenza.
Ma è davvero possibile sospendere la polizza RCauto? Anche se contrattualmente le condizioni lo prevedono, si corre comunque qualche rischio? E se dovesse verificarsi un sinistro durante il periodo di sospensione, quali potrebbero essere le principali conseguenze? È stato chiesto all’Avv. Matteo Morini di Sanremo, esperto civilista a capo di un ispettorato sinistri a soli 26 anni, particolarmente attento all’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi. Riportiamo di seguito uno stralcio dell’intervista fatta da Assinews e pubblicata in data 9/04/20.
In realtà la legge non prevede questa possibilità. Ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo n. 209/2005 del CAP, infatti, la polizza RCauto è sempre obbligatoria quando un veicolo sia parcheggiato “su aree pubbliche o ad esse equiparate”.
So che non è la risposta che molti si aspettano, ma a fronte della più recente giurisprudenza della Suprema Corte e della Corte di Giustizia Europea, anche in questo caso non è consigliabile procedere con la sospensione.
Perché?
Perché nel corso degli anni gli ermellini si sono orientati nel considerare l’operatività della polizza di RCa obbligatoria, in relazione a tutte quelle ipotesi dannose riferibili eziologicamente non solo alla circolazione dei veicoli su aree pubbliche o ad esse equiparate, ma anche per il mero possesso degli stessi.
Assolutamente sì. Alcune sentenze affermano il principio, ormai consolidato, in forza del quale lo scopo dell’assicurazione obbligatoria è quello di tutelare tutti i soggetti che potrebbero subire danni, non solo dalla circolazione dei veicoli. E infatti quello che si è voluto tutelare, è l’astratta idoneità di un veicolo a causare danni, a prescindere dalla circostanza che lo stesso si trovi in circolazione sulla pubblica via, su una strada ad essa equiparata o, addirittura, in altre circostanze che prescindano totalmente dalla circolazione.
Molti sono convinti che possono sospendere la polizza RCa perché hanno parcheggiato il loro veicolo in uno stallo di sosta all’interno di un’area condominiale e/o di un rimessaggio dove in molti casi si parcheggia l’autocaravan. Si tratta di un grave errore che molti hanno pagato caro: perché, anche se il parcheggio è provvisto di cancello all’ingresso, possono entrare gli agenti previsti all’articolo 12 del Codice della Strada preposti all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale e, ai veicoli privi di copertura assicurativa, elevare contravvenzione e/o procedere al loro sequestro.
Possono intervenire perché:
Ci hanno posto le seguenti domande:
Con l’occasione ricordiamo che: