Ricordiamo innanzitutto che sospendere la polizza auto determina la temporanea cessazione di tutte le garanzie presenti nel contratto. Informiamo inoltre che col Decreto legislativo n.184 del 13/12/2023 viene aggiornata la definizione di “veicoli” soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, prevista dall’articolo 2054 del Codice Civile (cfr. articolo Gazzetta Ufficiale https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/12/13/23G00196/sg).
Ne consegue che i veicoli sono sempre soggetti ad obbligo assicurativo RCauto solo per il semplice fatto di essere utilizzati conformemente alla loro funzione di mezzo di trasporto, a prescindere dalle loro caratteristiche e dal terreno su cui circolano, comprese le zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. Di fatto non esiste più una discriminante fra area pubblica e area privata, e il veicolo dovrà sempre essere assicurato. Pertanto una mancata necessità di usare il veicolo non è motivo di deroga a tale norma.
In particolare, sono da considerarsi veicoli:
Le sedie a rotelle, invece, destinate esclusivamente ad essere utilizzate da persone con disabilità fisiche, non sono considerate veicoli.
Il decreto di cui sopra inserisce nel Codice delle Assicurazioni Private l’art. 122-bis, che disciplina la sospensione della polizza RCa ed eventuali altre garanzie presenti sul contratto. L’articolo in questione deroga in sostanza quanto disciplinato dalle attuali Condizioni di assicurazione sottoscritte sul tema in oggetto.
Pertanto, si potrà sospendere la polizza RCa, ed eventuali garanzie accessorie acquistate, con le sole modalità presenti nella norma:
A seguito della sospensione sottolineiamo l’importanza di distruggere e non utilizzare il certificato di assicurazione e “carta verde”, in quanto in caso di utilizzo improprio di detti documenti, il contraente sarà tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da VITTORIA Assicurazioni a terzi.
Gli attuali rischi sospesi vengono mantenuti tali sino alla loro riattivazione o sino allo scadere dei 18 mesi. Una volta riattivati, rientreranno nella disciplina spiegata sopra, dunque alla prima richiesta di nuova sospensione il cliente dovrà procedere secondo le nuove procedure.
Il set informativo è da ritenersi superato da una disposizione di Legge che non permette le cosiddette “vecchie” sospensioni. Verrà data comunicazione di tale modifica negli avvisi di scadenza comprensivi dell’attestato di rischio. In particolare, per le polizze camper con la clausola “sospensione anticipata” (possibilità di sospendere per massimo 3 volte nell’annualità assicurativa) il quietanzamento eliminerà l’importo di questa garanzia, che non può essere più operante.
Lo scopo dell’assicurazione obbligatoria è quello di tutelare tutti i soggetti che potrebbero subire danni, non solo dalla circolazione dei veicoli. E infatti quello che si è voluto tutelare, è l’astratta idoneità di un veicolo a causare danni, a prescindere dalla circostanza. Molti sono convinti che possono sospendere la polizza RCa perché hanno parcheggiato il loro veicolo in uno stallo di sosta all’interno di un’area condominiale e/o di un rimessaggio dove in molti casi si parcheggia l’autocaravan. Si tratta di un grave errore che molti hanno pagato caro: perché, anche se il parcheggio è provvisto di cancello all’ingresso, possono entrare gli agenti previsti preposti all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale e, ai veicoli privi di copertura assicurativa, elevare contravvenzione (dagli 866 ai 3.464 euro) e/o procedere al loro sequestro.
Ricordiamo infine che, nel caso di veicolo parcheggiato in violazione del codice della strada (esempi: in doppia fila, in curva, subito dopo l’angolo di un marciapiede, sopra le strisce pedonali, coprendo una segnaletica verticale, ecc) in caso di incidente può essere attribuito al proprietario il “concorso di colpa”. Non solo, qualora nell’incidente vi siano feriti o morti, si è coinvolti nel reato di OMICIDIO STRADALE (ex art.589-bis Codice Penale) e/o di lesioni personali stradali gravi o gravissime (ai sensi dell’art.590-bis CP).