Come noto, dal 2015 è cessato l’obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione. La novità più importante circa i controlli effettuati da parte delle autorità (quindi non solo mediante consultazione della Banca dati ANIA dei veicoli assicurati) viene chiarito con l’ultima circolare emanata dal Ministero dell’Interno in data 01/09/16, specificando che la validità del Certificato di Assicurazione riguarda anche il formato digitale.
Il Ministero ha infatti chiarito che le disposizioni dell’articolo 180 comma 01, lettera D del codice della strada (“il conducente di un veicolo a motore per poter circolare deve avere con sé il certificato assicurativo”) sono rispettate anche se in possesso di un certificato elettronico, o di una stampa non originale dello stesso, purché naturalmente valido. Pertanto il conducente potrà mostrare alle autorità dedite al controllo, il Certificato di Assicurazione anche su supporto informatico (per esempio esibendolo attraverso uno smartphone e/o un tablet) oppure in alternativa può esibire delle copie cartacee non originali. In questi casi, il conducente NON potrà essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del Certificato di Assicurazione obbligatoria, né potrà essere richiesta la successiva esibizione dell’originale in formato cartaceo.