ASSICURAZIONE AUTO: le domande più frequenti 🚙

CHE COSA SI INTENDE CON l’acronimo “RCa” e cosa copre?

Si intende la Responsabilità Civile Auto e corrisponde al contratto assicurativo obbligatorio in Italia per poter circolare con un veicolo a motore. Copre i danni (fisici e materiali) subiti da pedoni, ciclisti e altre persone non trasportate a bordo dell’auto/moto assicurata, i danni subiti da persone trasportate a bordo di altro veicolo, i danni fisici subiti dai passeggeri a bordo del veicolo assicurato, i danni materiali subiti da oggetti esterni ai veicoli (es. cassonetto della spazzatura, strutture della sede stradale, ecc). NB: i danni alle cose di proprietà dei passeggeri sono risarciti, a condizione che essi non siano legati da determinate relazioni di parentela o di società con il proprietario o con il conducente del veicolo.

SONO COPERTI SOLO I DANNI degli incidenti accaduti IN ITALIA?

Non solo in Italia ma anche nel territorio degli stati membri dell’Unione Europea, secondo le condizioni e le leggi nazionali di ogni singolo Paese (vedi Faq “CARTA VERDE” ✅).

IL CONTRAENTE della polizza RCa PUÒ ESSERE UNA PERSONA DIVERSA dal proprietario?

Sì. L’assicurazione prevede la possibilità di firmare✍🏻 il contratto nell’interesse di un’altra persona, in questo caso per conto del proprietario del veicolo. Ad esempio, un genitore può essere contraente della polizza RCa che copre l’auto/moto di proprietà del figlio, ecc.

COSA NON COPRE la polizza RCa?

I danni fisici e materiali subiti dal conducente responsabile del sinistro. Le persone danneggiate diverse dal conducente sono detti “TERZI“ danneggiati e sono distinti in “trasportati” e “non trasportati”. Il risarcimento del danno può essere ridotto nel caso in cui il terzo danneggiato abbia tenuto un comportamento che ha contribuito ad aggravare il danno subito: ad esempio il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza o del casco (vedi Faq dedicata Complementari RCa – RINUNCIA ALLE RIVALSE).

Che cosa è la INFORTUNI DEL CONDUCENTE? 🤕

Una copertura facoltativa che assicura i danni fisici del conducente responsabile dell’incidente (vedi nostra Faq dedicata 🩼TUTELA INFORTUNI: cos’è e perché stipularla). La polizza RCa copre infatti solo se il conducente non è totalmente responsabile del sinistro…

IN QUALI CASI la polizza RCa NON HA EFFETTI?

Nei casi di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria (come nell’ipotesi di furto del veicolo, a partire dal giorno successivo alla denuncia all’autorità di pubblica sicurezza). In questi casi ad intervenire è il FONDO DI GARANZIA per le Vittime della Strada che risarcisce, ad esempio, i danni da circolazione del veicolo rubato cagionati dal ladro.

ENTRO QUANTO TEMPO bisogna DENUNCIARE L’INCIDENTE?

Entro e non oltre 3 giorni da quello in cui si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia di sinistro al proprio assicuratore deve essere inviata anche quando si ha torto (e quindi non si ha diritto ad alcun risarcimento). Per i danni causati dalla circolazione di qualsiasi veicolo, il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di 2 anni; per il risarcimento del danno da incidente stradale derivante da reato/fatto illecito, il termine di prescrizione è invece di 5 anni.

Facendo retromarcia con la mia auto HO URTATO CONTRO LO SPORTELLO DELL’AUTO DI MIO FIGLIO. Non siamo conviventi e apparteniamo a 2 nuclei familiari diversi. LA MIA ASSICURAZIONE PAGA il danno allo sportello?

No, perché secondo la legge non sono considerati terzi danneggiati e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione RCauto, limitatamente ai danni alle cose, tra gli altri, “il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti (genitori e nonni) e i discendenti (figli e nipoti) legittimi, naturali o adottivi” del conducente e del proprietario del veicolo responsabile del sinistro “nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado” del proprietario e del conducente “quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto” tali soggetti provvedano abitualmente al loro mantenimento. Per maggiore chiarezza, questa norma stabilisce quindi l’esclusione della qualifica di terzo danneggiato tra padre e figlio (ascendente e discendente) e la non risarcibilità dei danni a cose subiti da uno di questi soggetti in un incidente causato dall’altro, anche qualora non siano conviventi. Al contrario qualora i danni da incidente stradale siano causati all’auto del cognato del conducente o del proprietario del veicolo responsabile, tali danni possono essere risarciti se il cognato non convive o non è carico di questi due soggetti.

I DANNI ALL’INTERNO di un cortile o DI UN’AREA PRIVATA E COMUNQUE CHIUSA (come un magazzino, il giardino recintato di una villa) SONO COPERTI DALL’ASSICURAZIONE RCa?

Sono compresi se il contratto assicurativo auto prevede la clausola di estensione della copertura all’ “area privata”. Infatti, un cortile condominiale chiuso, come qualsiasi altra area nella quale l’accesso è consentito solo a chi è autorizzato, è da considerarsi area privata. Per legge gli incidenti avvenuti in tale area non rientrano nella garanzia assicurativa RCa, che è obbligatoria quando l’auto viene messa in circolazione su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate perché aperte alla circolazione (es. parcheggi dei supermercati, stazioni di servizio per l’erogazione di carburante). Tuttavia la maggior parte dei contratti assicurativi prevedono l’estensione della garanzia assicurativa anche all’interno delle aree private.

A CHI SI RIFERISCE LA CLASSE DI MERITO indicata, e QUAL È IL PERIODO DI VALIDITÀ DELL’ATTESTATO DI RISCHIO?

L’ultimo attestato di rischio memorizzato nella banca dati conserva la validità per 5️⃣ anni dalla scadenza del contratto RCa al quale si riferisce. Anche se il veicolo viene venduto, la classe di merito si riferisce sempre al proprietario e non al contraente. Quest’ultimo infatti è solo colui che firma la polizza, deve pagare i premi assicurativi e comunicare alla compagnia le informazioni relative al rischio assicurato di cui sia a conoscenza (ad esempio il cambio di residenza del proprietario o l’avviso di sinistro).

Sono proprietario di un’auto assicurata con polizza RCa in tariffa bonus/malus. Sulla polizza vedo indicate 2 CLASSI DI MERITO: una detta “CU” e una “contrattuale”. DI CHE SI TRATTA?

Ogni compagnia di assicurazione può adottare una propria “scala” di classi di merito di bonus malus, chiamate appunto classi “contrattuali” o “interne”, liberamente predisposte e differenziate fra di loro. Per rendere ancor più confrontabili le offerte RCauto a parità di classe di merito, l’IVASS (l’Istituto che vigila sul settore assicurativo) ha elaborato una tabella di classi di merito dette di Conversione Universale o “CU”, uniformi per tutte le compagnie in Italia, e ha stabilito anche regole univoche per il passaggio in una classe migliore (bonus) in assenza di sinistri e per quello in una classe peggiore (malus) in caso di uno o più sinistri prima della scadenza del contratto. Le compagnie devono anche predisporre una tabella che indichi la corrispondenza delle proprie classi di merito bonus/malus contrattuali o interne, con le classi di merito CU stabilite dall’IVASS e riportare nei propri preventivi, polizze e attestati di rischio, accanto alla classe contrattuale o interna, anche la corrispondente classe CU, che ha appunto la sola funzione di migliore comparabilità fra preventivi RCa delle compagnie.

LA CLASSE DI MERITO PUÒ RIMANERE LA STESSA in qualche caso?

Solo in alcuni casi stabiliti dall’IVASS con il Provvedimento n. 72/2018.  Ad esempio, nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo (tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto), all’acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Chi cede la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto, su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.

Sono contraente di una polizza RCa per un veicolo di cui sono anche proprietario, e che ho appena venduto. Vorrei TRASFERIRE LA POLIZZA AD UN VEICOLO DI PROPRIETÀ DI MIO FIGLIO, È POSSIBILE?

No, perché sì può utilizzare solo per un altro veicolo dello stesso proprietario, con eventuale conguaglio del premio alla compagnia (vedi Faq SOSTITUZIONE polizza).

SE un’auto causa un INCIDENTE LIEVE e viene accertata la colpa del conducente, È OBBLIGATORIO, da parte dell’assicurazione, FAR SCATTARE LA CLASSE DI MERITO?

La classe di merito aumenta, sia per gli incidenti lievi che per quelli più gravi, solo se il conducente è il responsabile “principale” del sinistro, cioè ha la maggior quota di responsabilità (quando è maggiore del 50%), dopo che la compagnia ha pagato i danni causati dal conducente stesso.

É POSSIBILE RIMBORSARE ALLA COMPAGNIA di assicurazione QUANTO PAGATO PER NON PERDERE LA CLASSE DI MERITO?

Sì, quando la polizza prevede il riscatto del sinistro. Il contraente può evitare le maggiorazioni di premio derivanti dal malus, rimborsando gli importi che la compagnia stessa ha pagato per uno o più sinistri avvenuti nel periodo precedente alla scadenza della polizza. In questo modo, al momento del rinnovo della polizza, il contraente potrà evitare il malus dovuto al sinistro. 🔍Per maggiori informazioni vedi Faq dedicata.

SE NON SI VUOLE RINNOVARE la polizza RCa ALLA SCADENZA con la propria Compagnia, QUANTO TEMPO PRIMA BISOGNA COMUNICARLO?

Dal 2013 non c’è più l’obbligo di disdetta perché i contratti assicurativi si risolvono automaticamente alla scadenza e non possono tacitamente essere rinnovati. La copertura assicurativa è valida per i 15 giorni successivi alla data di scadenza. Entro questo termine deve essere stipulata una nuova copertura RCauto. NB: La legge prevede che anche le garanzie accessorie (c.d. “cvt”: incendio, furto, KASKO, ecc) non possono essere tacitamente rinnovate quando sono comprese nello stesso contratto della polizza RCa e quando sono previste in un altro contratto contestuale a quello principale.

Si può ottenere il CERTIFICATO RCa anche IN FORMATO DIGITALE?

Sì, se c’è il consenso del contraente. Il certificato deve essere in formato digitale stampabile e va tenuto a bordo del veicolo come “immagine” su smartphone, tablet ecc per poter essere esibito in caso di richiesta delle Forze dell’Ordine.

Per ulteriori approfondimenti vedi Guida completa Ania➡️ https://www.ania.it/infopolizze-auto