Nei casi di:
a) ALIENAZIONE del veicolo, comprovata da idoneo documento che attesti la registrazione al Pubblico Registro Automobilistico dell’atto di vendita;
b) consegna in CONTO VENDITA del veicolo, comprovata da documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato dalla CCIAA (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
c) DEMOLIZIONE (comprovata dal certificato che attesta l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione, fornito di centri di raccolta autorizzati, dai concessionari o dalle succursali delle case costruttrici), distruzione del veicolo;
d) ESPORTAZIONE DEFINITIVA del veicolo, comprovata da attestazione del Pra certificante l’avvenuta radiazione per esportazione;
il CONTRAENTE deve distruggere il CERTIFICATO e la “CARTA VERDE” relativi al veicolo, in ogni forma cartacea e/o digitale. NB: Se il contraente non adempie a tale obbligo, in caso di SINISTRO dovrà rimborsare integralmente quanto la SOCIETÀ/Compagnia ha pagato a terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale condizione.
Nel caso di:
e) FURTO del veicolo (vedi Faq dedicata);
il contraente deve presentare solo la denuncia all’autorità di pubblica sicurezza.
in questo caso il contratto sarà valido per un altro veicolo di sua proprietà e, in tutti i casi previsti dal Provvedimento Ivass n. 72/2018, conserverà la CLASSE DI MERITO maturata. La Compagnia prenderà atto della variazione procedendo all’eventuale conguaglio del “PREMIO”. Per i contratti RCa, il diritto al mantenimento della CLASSE maturata sussiste anche se l’alienazione, la demolizione o la cessazione della circolazione avvengono contestualmente o dopo la scadenza del rapporto contrattuale.
Ci servirà sostanzialmente:
– sapere la TARGA, il modello/allestimento, il valore d’acquisto e le garanzie che vuoi aggiungere;
– il LIBRETTO AGGIORNATO del nuovo veicolo con il passaggio di proprietà;
– il documento di PRESA IN CARICO (per vendita/rottamazione) del precedente veicolo;
– le FIRME del contratto nuovo e l’eventuale saldo della copertura con le modalità previste.
in questo caso il contratto sarà ceduto con il veicolo. La Compagnia prenderà atto della cessione rilasciando a nome dell’acquirente la nuova POLIZZA, emessa per la residua durata del contratto e domandando l’eventuale conguaglio del premio. Per la garanzia RCa, la nuova polizza conserverà la stessa CLASSE DI MERITO prevista dal contratto ceduto e si estinguerà alla sua naturale scadenza. La Compagnia non rilascerà l’ATTESTATO DI RISCHIO e l’acquirente dovrà stipulare un nuovo contratto.
La Compagnia restituirà, su richiesta del contraente, la parte di premio della sola garanzia RCa, (al netto delle imposte di LEGGE e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale) pagata e non goduta per il periodo di garanzia residua dal giorno del verificarsi di uno dei casi di cui alle lettere c) e d).
Il nuovo Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (DU) è il documento che sostituisce la carta di circolazione e il certificato di proprietà, previsto per i veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico. Il DU è emesso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) e contiene sia le informazioni tecniche presenti nell’Archivio nazionale dei veicoli, sia i dati relativi alla situazione giuridico patrimoniale archiviati nel PRA gestito dall’ACI. Come la carta di circolazione, è il documento necessario per la circolazione del veicolo che il conducente deve sempre avere a bordo per poter appunto circolare.
Dal 1° ottobre 2021 è rilasciato sempre il DU, al posto della carta di circolazione, dei tagliandi di aggiornamento e del certificato di proprietà, per le operazioni di motorizzazione e per quelle di competenza del PRA. Le carte di circolazione e i certificati di proprietà emessi prima dell’entrata in vigore del nuovo documento mantengono la loro validità fino a quando non verrà effettuata sul veicolo una successiva operazione per la quale è previsto il rilascio del DU (quale ad es. un trasferimento di proprietà, un duplicato per smarrimento, ecc).