SOSTITUZIONE, CESSIONE o ANNULLAMENTO polizza RCa – nuovo “DU”

(CGA “IL CONTRATTO dalla A alla Z” – EDZ 01/23)

2.6 SOSTITUZIONE, cessione o ANNULLAMENTO del contratto

Nei casi di:
a) ALIENAZIONE del veicolo, comprovata da idoneo documento che attesti la registrazione al Pubblico Registro Automobilistico dell’atto di vendita;
b) consegna in CONTO VENDITA del veicolo, comprovata da documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato dalla CCIAA (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
c) DEMOLIZIONE (comprovata dal certificato che attesta l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione, fornito di centri di raccolta autorizzati, dai concessionari o dalle succursali delle case costruttrici), distruzione del veicolo;
d) ESPORTAZIONE DEFINITIVA del veicolo, comprovata da attestazione del Pra certificante l’avvenuta radiazione per esportazione;
il CONTRAENTE deve distruggere il CERTIFICATO e la “CARTA VERDE” relativi al veicolo, in ogni forma cartacea e/o digitale. NBSe il contraente non adempie a tale obbligo, in caso di SINISTRO dovrà rimborsare integralmente quanto la SOCIETÀ/Compagnia ha pagato a terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale condizione.

Nel caso di:
e) FURTO del veicolo (vedi Faq dedicata);
il contraente deve presentare solo la denuncia all’autorità di pubblica sicurezza.

Al verificarsi di uno dei casi precedenti, dalla lettera a) alla lettera e), il contraente può chiedere

1) la SOSTITUZIONE del contratto:

in questo caso il contratto sarà valido per un altro veicolo di sua proprietà e, in tutti i casi previsti dal Provvedimento Ivass n. 72/2018, conserverà la CLASSE DI MERITO maturata. La Compagnia prenderà atto della variazione procedendo all’eventuale conguaglio del “PREMIO”. Per i contratti RCa, il diritto al mantenimento della CLASSE maturata sussiste anche se l’alienazione, la demolizione o la cessazione della circolazione avvengono contestualmente o dopo la scadenza del rapporto contrattuale.

  • In caso di FURTO, il contraente può chiedere la sostituzione dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità.

Indicazioni operative ⤵️

Ci servirà sostanzialmente:

– sapere la TARGA, il modello/allestimento, il valore d’acquisto e le garanzie che vuoi aggiungere;
– il LIBRETTO AGGIORNATO del nuovo veicolo con il passaggio di proprietà;
– il documento di PRESA IN CARICO (per vendita/rottamazione) del precedente veicolo;
– le FIRME del contratto nuovo e l’eventuale saldo della copertura con le modalità previste.

2) la CESSIONE del contratto (eccetto il caso di furto del veicolo):

in questo caso il contratto sarà ceduto con il veicolo. La Compagnia prenderà atto della cessione rilasciando a nome dell’acquirente la nuova POLIZZA, emessa per la residua durata del contratto e domandando l’eventuale conguaglio del premio. Per la garanzia RCa, la nuova polizza conserverà la stessa CLASSE DI MERITO prevista dal contratto ceduto e si estinguerà alla sua naturale scadenza. La Compagnia non rilascerà l’ATTESTATO DI RISCHIO e l’acquirente dovrà stipulare un nuovo contratto.

3) l’ANNULLAMENTO del contratto: in questo caso la polizza sarà annullata.

La Compagnia restituirà, su richiesta del contraente, la parte di premio della sola garanzia RCa, (al netto delle imposte di LEGGE e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale) pagata e non goduta per il periodo di garanzia residua dal giorno del verificarsi di uno dei casi di cui alle lettere c) e d).

  • Nel caso di FURTO, il rimborso avviene a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità;
  • Nel caso di ALIENAZIONE o consegna veicolo in CONTO VENDITA, il rimborso avviene a partire dal giorno di consegna all’agenzia di valida documentazione attestante l’alienazione o consegna in conto vendita;
  • Se il CONTRATTO era stato precedentemente SOSPESO, il rimborso del premio avviene dalla data della sospensione;
  • Per i CONTRATTI TEMPORANEI la Compagnia non restituisce la maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto;
  • Per i contratti in cui il PREMIO è FRAZIONATO IN RATE, la Compagnia rinuncia ad esigere le rate successive alla data di scadenza riportata sul certificato di assicurazione.

Il DOCUMENTO UNICO di Circolazione e di Proprietà del veicolo (DU)

Il nuovo Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (DU) è il documento che sostituisce la carta di circolazione e il certificato di proprietà, previsto per i veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico. Il DU è emesso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) e contiene sia le informazioni tecniche presenti nell’Archivio nazionale dei veicoli, sia i dati relativi alla situazione giuridico patrimoniale archiviati nel PRA gestito dall’ACI. Come la carta di circolazione, è il documento necessario per la circolazione del veicolo che il conducente deve sempre avere a bordo per poter appunto circolare.

Dal 1° ottobre 2021 è rilasciato sempre il DU, al posto della carta di circolazione, dei tagliandi di aggiornamento e del certificato di proprietà, per le operazioni di motorizzazione e per quelle di competenza del PRA. Le carte di circolazione e i certificati di proprietà emessi prima dell’entrata in vigore del nuovo documento mantengono la loro validità fino a quando non verrà effettuata sul veicolo una successiva operazione per la quale è previsto il rilascio del DU (quale ad es. un trasferimento di proprietà, un duplicato per smarrimento, ecc).

Per maggiori informazioni vedi pagina dedicata ➡️ https://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/documenti-del-veicolo.html