SOSTITUZIONE, CESSIONE, ANNULLAMENTO o SUCCESSIONE polizza RCa

(CGA Vct auto “IL CONTRATTO dalla A alla Z” – EDZ 10/23)

2.6 SOSTITUZIONE, CESSIONE o ANNULLAMENTO del contratto

Nei casi di:
a) ALIENAZIONE del veicolo, comprovata da idoneo documento che attesti la registrazione al Pubblico Registro Automobilistico dell’atto di vendita;
b) consegna in CONTO VENDITA del veicolo, comprovata da documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato dalla CCIAA (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
c) DEMOLIZIONE (comprovata dal certificato che attesta l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione, fornito dai centri di raccolta autorizzati, dai concessionari o dalle succursali delle case costruttrici), distruzione del veicolo;
d) ESPORTAZIONE DEFINITIVA del veicolo, comprovata da attestazione del Pra certificante l’avvenuta radiazione per esportazione;
il CONTRAENTE deve distruggere il CERTIFICATO e la “CARTA VERDE” relativi al veicolo, in ogni forma cartacea e/o digitale. NBSe il contraente non adempie a tale obbligo, in caso di SINISTRO dovrà rimborsare integralmente quanto la SOCIETÀ/Compagnia ha pagato a terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale condizione.

Nel caso di:
e) FURTO del veicolo (vedi Faq dedicata);
il contraente deve presentare solo la denuncia all’autorità di pubblica sicurezza.

Al verificarsi di uno dei casi precedenti, dalla lettera a) alla lettera e), il contraente può chiedere
1) la SOSTITUZIONE del contratto:

in questo caso il contratto sarà valido per un altro veicolo di sua proprietà e, in tutti i casi previsti dal Provvedimento Ivass n. 72/2018, conserverà la CLASSE DI MERITO maturata. La Compagnia prenderà atto della variazione procedendo all’eventuale conguaglio del “PREMIO”. Per i contratti RCa, il diritto al mantenimento della CLASSE maturata sussiste anche se l’alienazione, la demolizione o la cessazione della circolazione avvengono contestualmente o dopo la scadenza del rapporto contrattuale.

  • In caso di FURTO, il contraente può chiedere la sostituzione dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità.

Indicazioni operative ⤵️

Ci servirà sostanzialmente:
– sapere la TARGA, il modello/allestimento, il valore d’acquisto e le garanzie che vuoi aggiungere;
– il LIBRETTO AGGIORNATO del nuovo veicolo con il passaggio di proprietà;
– il documento di PRESA IN CARICO (per vendita/rottamazione) del precedente veicolo;
– le FIRME del contratto nuovo e l’eventuale saldo della copertura con le modalità previste.

2) la CESSIONE del contratto (eccetto il caso di furto del veicolo):

in questo caso il contratto sarà ceduto con il veicolo. La Compagnia prenderà atto della cessione rilasciando a nome dell’acquirente la nuova POLIZZA, emessa per la residua durata del contratto e domandando l’eventuale conguaglio del premio. Per la garanzia RCa, la nuova polizza conserverà la stessa CLASSE DI MERITO prevista dal contratto ceduto e si estinguerà alla sua naturale scadenza. La Compagnia non rilascerà l’ATTESTATO DI RISCHIO e l’acquirente dovrà stipulare un nuovo contratto.

3) l’ANNULLAMENTO del contratto: in questo caso la polizza sarà annullata.

La Compagnia restituirà, su richiesta del contraente, la parte di premio della sola garanzia RCa, (al netto delle imposte di LEGGE e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale) pagata e non goduta per il periodo di garanzia residua dal giorno del verificarsi di uno dei casi di cui alle lettere c) e d).

  • Nel caso di FURTO, il rimborso avviene a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità;
  • Nel caso di ALIENAZIONE o consegna veicolo in CONTO VENDITA, il rimborso avviene a partire dal giorno di consegna all’agenzia di valida documentazione attestante l’alienazione o consegna in conto vendita;
  • Se il CONTRATTO era stato precedentemente SOSPESO, il rimborso del premio avviene dalla data della sospensione;
  • Per i CONTRATTI TEMPORANEI la Compagnia non restituisce la maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto;
  • Per i contratti in cui il PREMIO è FRAZIONATO IN RATE, la Compagnia rinuncia ad esigere le rate successive alla data di scadenza riportata sul certificato di assicurazione.

2.7 SUCCESSIONE DEL CONTRATTO
a) DECESSO del PROPRIETARIO

Se il proprietario del veicolo decede, su richiesta dell’erede legittimo e previa distruzione del CERTIFICATO e della “CARTA VERDE”, la Società prenderà atto della nuova proprietà, rilasciando all’erede un nuovo contratto applicando i criteri di personalizzazione e la tariffa in vigore al momento della variazione.

  • Se l’erede risultava convivente con il proprietario al momento del decesso, il nuovo contratto conserverà la stessa CLASSE DI MERITO del contratto precedente.
  • Se l’erede è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo ereditato può fruire della stessa CLASSE UNIVERSALE – CU dell’altro veicolo.

b) MUTAMENTI FORMALI del proprietario del veicolo IN AMBITI SOCIETARI

Se il veicolo è ceduto:

  • da una ditta individuale al titolare persona fisica e viceversa;
  • da una società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa;

il nuovo proprietario può chiedere, distruggendo il certificato e la carta verde, di subentrare nel contratto in corso conservando la classe di merito del contratto in cui è subentrato. La Società emetterà un nuovo contratto applicando i criteri di personalizzazione e la tariffa in vigore al momento della variazione. Lo stesso criterio si applica anche se il veicolo ceduto è venduto ed è richiesta l’assicurazione per altro veicolo. Per le società di capitali o di persone anche nel caso di (I) trasformazione, (II) fusione, (III) scissione societaria, (IV) cessione di ramo d’azienda, la classe di merito viene trasferita alla persona giuridica che acquisisce la proprietà del veicolo.

c) Veicolo in LEASING O NOLEGGIO a lungo termine

Se il veicolo è in leasing operativo o finanziario o a noleggio a lungo termine ed è acquistato dal soggetto utilizzatore da almeno 12 mesi, il nuovo proprietario può chiedere, distruggendo il certificato e la carta verde, di subentrare nel contratto in corso conservando la classe di merito del contratto in cui è subentrato. La Società emetterà un nuovo contratto applicando i criteri di personalizzazione e la tariffa in vigore al momento della variazione.

d) VEICOLO intestato a soggetto portatore di handicap

Se il veicolo è intestato ad un soggetto portatore di handicap ed è acquistato dal soggetto che ha abitualmente condotto il veicolo da almeno 12 mesi, quale intestatario temporaneo, il nuovo proprietario può chiedere, distruggendo il certificato e la carta verde, di subentrare nel contratto in corso conservando la classe di merito del contratto in cui è subentrato. La Società emetterà un nuovo contratto applicando i criteri di personalizzazione e la tariffa in vigore al momento della variazione.

MUTAMENTO PARZIALE della PROPRIETA’ del veicolo

Qualora vi sia un mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, sussiste in capo a quest’ultimo il diritto alla conservazione della classe di merito maturata.