Nei casi di:
a) ALIENAZIONE del veicolo, comprovata da idoneo documento che attesti la registrazione al Pubblico Registro Automobilistico dell’atto di vendita;
b) consegna in CONTO VENDITA del veicolo, comprovata da documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato dalla CCIAA (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
c) DEMOLIZIONE (comprovata dal certificato che attesta l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione, fornito dai centri di raccolta autorizzati, dai concessionari o dalle succursali delle case costruttrici), distruzione del veicolo;
d) ESPORTAZIONE DEFINITIVA del veicolo, comprovata da attestazione del Pra certificante l’avvenuta radiazione per esportazione;
il CONTRAENTE deve distruggere il CERTIFICATO e la “CARTA VERDE” relativi al veicolo, in ogni forma cartacea e/o digitale. NB: Se il contraente non adempie a tale obbligo, in caso di SINISTRO dovrà rimborsare integralmente quanto la SOCIETÀ/Compagnia ha pagato a terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale condizione.
Nel caso di:
e) FURTO del veicolo (vedi Faq dedicata);
il contraente deve presentare solo la denuncia all’autorità di pubblica sicurezza.
in questo caso il contratto sarà valido per un altro veicolo di sua proprietà e, in tutti i casi previsti dal Provvedimento Ivass n. 72/2018, conserverà la CLASSE DI MERITO maturata. La Compagnia prenderà atto della variazione procedendo all’eventuale conguaglio del “PREMIO”. Per i contratti RCa, il diritto al mantenimento della CLASSE maturata sussiste anche se l’alienazione, la demolizione o la cessazione della circolazione avvengono contestualmente o dopo la scadenza del rapporto contrattuale.
Ci servirà sostanzialmente:
– sapere la TARGA, il modello/allestimento, il valore d’acquisto e le garanzie che vuoi aggiungere;
– il LIBRETTO AGGIORNATO del nuovo veicolo con il passaggio di proprietà;
– il documento di PRESA IN CARICO (per vendita/rottamazione) del precedente veicolo;
– le FIRME del contratto nuovo e l’eventuale saldo della copertura con le modalità previste.
in questo caso il contratto sarà ceduto con il veicolo. La Compagnia prenderà atto della cessione rilasciando a nome dell’acquirente la nuova POLIZZA, emessa per la residua durata del contratto e domandando l’eventuale conguaglio del premio. Per la garanzia RCa, la nuova polizza conserverà la stessa CLASSE DI MERITO prevista dal contratto ceduto e si estinguerà alla sua naturale scadenza. La Compagnia non rilascerà l’ATTESTATO DI RISCHIO e l’acquirente dovrà stipulare un nuovo contratto.
La Compagnia restituirà, su richiesta del contraente, la parte di premio della sola garanzia RCa, (al netto delle imposte di LEGGE e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale) pagata e non goduta per il periodo di garanzia residua dal giorno del verificarsi di uno dei casi di cui alle lettere c) e d).
Se il proprietario del veicolo decede, su richiesta dell’erede legittimo e previa distruzione del CERTIFICATO e della “CARTA VERDE”, la Società prenderà atto della nuova proprietà, rilasciando all’erede un nuovo contratto applicando i criteri di personalizzazione e la tariffa in vigore al momento della variazione.
Se il veicolo è ceduto:
il nuovo proprietario può chiedere, distruggendo il certificato e la carta verde, di subentrare nel contratto in corso conservando la classe di merito del contratto in cui è subentrato. La Società emetterà un nuovo contratto applicando i criteri di personalizzazione e la tariffa in vigore al momento della variazione. Lo stesso criterio si applica anche se il veicolo ceduto è venduto ed è richiesta l’assicurazione per altro veicolo. Per le società di capitali o di persone anche nel caso di (I) trasformazione, (II) fusione, (III) scissione societaria, (IV) cessione di ramo d’azienda, la classe di merito viene trasferita alla persona giuridica che acquisisce la proprietà del veicolo.
Se il veicolo è in leasing operativo o finanziario o a noleggio a lungo termine ed è acquistato dal soggetto utilizzatore da almeno 12 mesi, il nuovo proprietario può chiedere, distruggendo il certificato e la carta verde, di subentrare nel contratto in corso conservando la classe di merito del contratto in cui è subentrato. La Società emetterà un nuovo contratto applicando i criteri di personalizzazione e la tariffa in vigore al momento della variazione.
Se il veicolo è intestato ad un soggetto portatore di handicap ed è acquistato dal soggetto che ha abitualmente condotto il veicolo da almeno 12 mesi, quale intestatario temporaneo, il nuovo proprietario può chiedere, distruggendo il certificato e la carta verde, di subentrare nel contratto in corso conservando la classe di merito del contratto in cui è subentrato. La Società emetterà un nuovo contratto applicando i criteri di personalizzazione e la tariffa in vigore al momento della variazione.
Qualora vi sia un mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, sussiste in capo a quest’ultimo il diritto alla conservazione della classe di merito maturata.