BONUS familiare RCa

La RCauto familiare (o “Bonus Famiglia”) è una modifica dell’art.134 comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) entrata in vigore il 16/02/20 che ha di fatto esteso quanto già previsto con il precedente Decreto Legge Bersani.

RIASSUNTO delle novità di maggiore evidenza:

  1. può essere applicato anche su settori tariffari differenti (es. ereditando la classe di un’auto per assicurare una moto);
  2. può essere applicato anche in caso di scadenza anniversaria (rinnovo) per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore.

Sostanzialmente, ogni nuovo veicolo acquistato in famiglia può essere assicurato con la classe di merito più bassa disponibile! L’introduzione della RCa familiare ricomprende pienamente il Decreto Bersani, superandolo e ampliandone la portata.

Di seguito i PRESUPPOSTI già presenti nella precedente formulazione:

  • il Bonus Familiare si applica solo ed esclusivamente alle persone fisiche “consumatori” (quindi no società) identificate dal codice fiscale;
  • il cliente deve richiedere l’agevolazione di legge (non vi è alcun automatismo di applicazione in assenza di specifica richiesta);
  • la polizza di appoggio dalla quale ereditare la classe di merito deve essere in vigore e con un attestato di rischio maturato;
  • il veicolo che usufruisce delle agevolazioni deve essere di proprietà della medesima persona che possiede il veicolo di appoggio dal quale ereditare la classe CU, o in alternativa, di proprietà di un familiare convivente (tutti i membri inclusi nello stato di famiglia, ovvero persone con lo stesso indirizzo di residenza);
  • nel caso in cui la polizza di appoggio NON risulta assicurata con Vittoria, è necessario produrre il “Certificato dello Stato di Famiglia” (non sarà ritenuta valida l’autodichiarazione);
  • le agevolazioni riguardano tutti i settori tariffari per i quali vi è l’obbligo di indicare la classe CU, ad eccezione dei natanti e delle auto a noleggio.

In caso di rinnovo, l’articolo di legge si applica ai veicoli precedentemente assicurati con la stessa o con altre Compagnie, purché il veicolo che usufruisce delle agevolazioni abbia maturato un attestato di rischio in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva, principale o paritaria negli ultimi 5 anni più quello in corso. NB: Non sono considerati anni senza sinistri quelli valorizzati con ND (nessuna dichiarazione) e NA (non assicurato) con la conseguenza che il computo dei 5 anni ricomincerà a decorrere successivamente a tali anni.

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