Ebbene sì, chiedi un finanziamento e ti rifilano un’assicurazione! Si tratta di una pratica scorretta sulla quale sono intervenute più volte sia IVASS sia Banca d’Italia, richiamando gli operatori al rispetto della Legge, la quale condanna l’abbinamento forzoso tra prodotti di finanziamento e coperture assicurative.
Quando bisogna ottenere un mutuo o un prestito, si è velatamente indotti a pensare che sia obbligatorio aprire un conto corrente, stipulare un contratto sulla vita o sulla casa presso il medesimo istituto di credito… E’ importante ricordare, tuttavia, che la legge richiede al contraente di sottoscrivere soltanto una polizza di incedio/scoppio a tutela dell’immobile. Inoltre, spesso la tua Agenzia di fiducia riesce ad offrire un’alternativa più vantaggiosa – sia economicamente, sia in termini di flessibilità – ed altre soluzioni dedicate alla protezione del patrimonio e della Famiglia. Dunque, ognuno è libero di poter scegliere con chi voler contrarre la propria polizza a tutela dei Propri interessi (non di quelli della Banca!) e facoltativamente ampliarla con una copertura Vita a garanzia della solvenza delle rate, con una copertura abitazione completa o con una tutela infortuni/malattia.
Come appena detto, quando si decide di stipulare un contratto di MUTUO (art.1813 del Codice Civile), il contraente deve necessariamente stipulare solo l’assicurazione scoppio/incendio a tutela dell’immobile stesso. Si tratta del pagamento di un “premio” – da versare a rate o in unica soluzione – che dura fino all’estinzione completa del finanziamento (con possibilità di eventuale proroga) e che impegna la Compagnia assicuratrice a corrispondere un indennizzo nel caso si verifichino gli eventi assicurati. In altre parole, si garantisce il rimborso del valore della rimessa a nuovo dell’immobile a seguito dei rischi esplicitamente pattuiti in polizza, a favore della banca. E’ bene sapere inoltre che, in caso di estinzione anticipata del mutuo, l’assicurazione ha l’obbligo di restituire il premio non goduto.
E’ possibile infatti che durante il periodo di rimborso di un mutuo ipotecario si verifichino altri rischi che possono danneggiare l’immobile oggetto del finanziamento (basti pensare agli oltre 1.300 eventi estremi nell’ultimo decennio), o accadimenti che possono pregiudicare la capacità di pagare la parte mancante del debito del mutuatario (infortunio, malattia, decesso, perdita del lavoro, ecc). Proprio per tale motivo esistono delle polizze assicurative “protezione mutuo” che tutelano sia la banca, sia il cliente.
Tra le assicurazioni facoltative riveste un ruolo importante la polizza vita “TCM”, a tutela delle persone a carico in caso di imprevisti gravi come premorienza o invalidità totale permanente del contraente del mutuo. Questa soluzione garantisce alle persone care una disponibilità economica immediata in situazioni difficili, ed è utile in particolar modo per un capofamiglia ancora giovane che sia anche il maggior percettore di reddito all’interno del nucleo familiare (vedi nostra Faq dedicata Polizza TUTELA VITA – Temporanea Caso Morte: tutti i vantaggi).
Al momento della firma del contratto, si può decidere se pagare tutto in un’unica soluzione, se optare per un frazionamento mensile, se assicurare l’intero importo del debito a “capitale costante” o “decrescente” (in base al minor impegno finanziario da colmare col passare degli anni) oppure scegliere liberamente il massimale da inserire. Tale copertura è pensata specialmente per chi sottoscrive il mutuo, come garante, ma può essere stipulata anche da chi ha già aperto la pratica di debito e decide di tutelarsi in un secondo momento. Anche questa polizza, come quella per scoppio e incendio, può essere acquistata dalla banca che concede il mutuo o, a scelta, da una Compagnia assicurativa.
La Legge Concorrenza (L. 124/2017, in vigore dal 29/08/17) ha introdotto l’obbligo per gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di accettare le polizze vita e danni autonomamente reperite dal cliente sul mercato, senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, purché queste abbiano i contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca/istituto di credito/intermediario finanziario. NB: Gli istituti erogatori di credito e le imprese di assicurazione devono informarti preventivamente dell’esistenza di tale diritto, con apposita comunicazione. Inoltre, per effettuare una scelta più consapevole, ricorda che gli intermediari finanziari dovranno anche comunicarti l’ammontare della provvigione pagata dalla Compagnia assicurativa all’intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull’ammontare del finanziamento.
Hai la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento. Ricorda che nel caso in cui la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento (o per ottenerlo alle condizioni offerte), puoi presentare in sostituzione una polizza autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi richiesti dall’istituto erogatore del finanziamento.