Riforma CODICE DELLA STRADA 12/24, cosa cambia al volante
Mini sospensione della patente per i conducenti che hanno un saldo inferiore a 20 punti
È uno stop temporaneo alla guida, che deve essere contestato immediatamente su strada dagli organi di polizia stradale. La mini sospensione è “immediatamente operativa”, senza margini discrezionali:
patente da 19 a 10 punti – sospensione di 7 giorni*;
da 9 a 1 punto – sospensione di 15 giorni*.
* La sospensione raddoppia se l’infrazione provoca un incidente
Guida in stato di ebrezza
Alcolock per chi riceve una condanna per guida con un tasso sopra i 0,8 g/l
La normativa attuale sulla sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza rimane invariata, e prevede la revoca della patente in caso di recidiva biennale – 2 volte > 1,5 g/l in due anni – o in caso di contestuale incidente.
Chi sarà condannato definitivamente per guida con un tasso > 0,8 g/l dovrà installare a proprie spese l’alcolock, da usare per 2 anni se trovati con un tasso tra 0,8 e 1,5 g/l, per almeno 3 anni invece se con tasso maggiore;
dopo la prima violazione oltre 0,8 g/l, al riottenimento della patente, questa conterrà due codici numerici 68 (zero alcool) e 69 (veicoli con dispositivo Alcolock).
NB: Autotrasportatori, persone neopatentate o < di 21 anni dovranno avere un tasso alcolemico inferiore a 0 g/l per non incorrere in sanzioni e sospensione breve della patente.
Utilizzo del cellulare
L’utilizzo del cellulare viene punito con la sospensione ordinaria della patente indipendentemente dal punteggio del conducente, a questa sospensione si potrebbe sovrapporre quanto previsto per la mini sospensione.
1° violazione – multa di 250€ con sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi;
2° violazione (nello stesso biennio) – aumenta l’importo della multa, se colti in flagranza mentre si provoca uno scontro si aggiunge la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. È prevista anche una decurtazione trai 5 e i 10 punti.
Limiti di velocità
Una sola sanzione per più violazioni, multe e sospensione in caso di recidiva
La normativa in corso resta invariata, ma la riforma aggiunge:
per più violazioni su un unico tratto stradale dello stesso ente, in meno di un’ora, si applica solo la sanzione più grave aumentata di 1/3;
in caso di recidiva annuale per eccesso di velocità oltre i 10 Km/h ma non oltre i 40 Km/h all’interno del centro abitato, è prevista una multa e la sospensione della patente da 15 a 30 giorni.
Le novità non fanno chiarezza sulla differenza tra omologazione e “semplice” approvazione dei misuratori di velocità.
Neopatentati
Limite a 75 Kw/t e veicoli M1 fino a 105 Kw/t
Per i primi 3 anni dal conseguimento della patente sarà possibile guidare automobili più potenti, il limite è stato alzato a 75 Kw/t. Per i veicoli di categoria M1 il limite diventa 105 Kw/t. Le decurtazioni al saldo punti della patente sono invece raddoppiate.
RC e contrassegni per i monopattini, le biciclette a pedalata assistita possono essere velocipedi
Le biciclette a pedalata assistita devono rispettare specifiche caratteristiche tecniche per essere considerate velocipedi:
devono essere dotate di un motore ausiliario elettrico con una potenza nominale continua massima di 0,25 Kw (o 0,50 Kw se adibite al trasporto di merci);
avere l’alimentazione progressivamente ridotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h di velocità, o prima se il ciclista smette di pedalare.
I velocipedi non corrispondenti a queste caratteristiche sono considerate ciclomotori. I monopattini saranno classificabili come una via di mezzo tra velocipede e ciclomotore:
a differenza dei velocipedi, dovranno essere assicurati per la Responsabilità Civile e dotati di un contrassegnoidentificativo non removibile che ne certifichi la proprietà;
a differenza dei ciclomotori non necessitano di patentino, né del