ATTESTATO DI RISCHIO DINAMICO

ATTESTATO DI RISCHIO DINAMICO

Da poco tempo è stato introdotto l’attestato di rischio dinamico: come funziona e perché le compagnie di assicurazione lo hanno voluto a tutti i costi?

Introdotto a partire dal 1° agosto 2018, l’attestato di rischio dinamico riporta anche gli incidenti denunciati in ritardo permettendo così alle assicurazioni di avere informazioni più complete sulla storia assicurativa del proprietario del veicolo.
Prima di allora, infatti, questi incidenti, definiti in gergo ‘sinistri tardivi’, se l’assicurato cambiava compagnia non finivano sull’attestato di rischio. 
Eludendo quindi l’applicazione di un possibile malus. Lo schema era semplice: denunciando ‘furbescamente’ un incidente dopo molto tempo dal suo accadimento, spesso anche un anno o più, si faceva in modo che l’assicurazione lo pagasse negli ultimi 60 giorni di un contratto RC auto (cioè una volta terminato il periodo di osservazione), o dopo la sua scadenza. Bastava poi cambiare compagnia per evitare che l’incidente risultasse sull’attestato di rischio. Ma con la versione ‘dinamica’ il giochetto non è più possibile. Vediamo come.

ATTESTATO DI RISCHIO: DA STATICO A ‘DINAMICO’

L’attestato di rischio è il documento digitale che certifica la storia assicurativa degli ultimi 10 anni del veicolo e dell’assicurato ed è necessario per assicurare il veicolo. Le informazioni riportate sono trasmesse tra le compagnie in via telematica e messe a disposizione del contraente nella sua Area Personale entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.
I dati inseriti sono:  gli identificativi del veicolo e dell’assicurato, la storia degli eventuali sinistri e la classe universale (CU) o bonus/malus.
E ora che è diventato ‘dinamico’ contiene anche gli incidenti denunciati in ritardo e pagati nei 5 anni precedenti, in qualsiasi momento. Come è stato possibile? Innanzitutto estendendo la ‘tabella della sinistrosità pregressa’ dell’ADR, che fino al 2018 mostrava solo i sinistri relativi al veicolo per gli ultimi 5 anni (+ l’anno in corso). Mentre adesso viene arricchita progressivamente di un anno per volta fino ad arrivare a 10 anni in tutto (+ l’anno in corso).
Tuttavia per la determinazione del bonus o del malus si tiene e si terrà sempre conto degli ultimi 5 anni di storia assicurativa.
E poi introducendo un nuovo dato, detto ‘Identificativo Univoco di Rischio’ (IUR), che contrassegna il rischio relativo al proprietario/contraente e al veicolo assicurato indicato nell’attestato.
L’attestato di rischio è il documento digitale  che certifica la storia assicurativa degli ultimi 10 anni del veicolo e dell’assicurato ed è necessario per assicurare il veicolo. Le informazioni riportate sono trasmesse tra le compagnie in via telematica e messe a disposizione del contraente nella sua Area Personale entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.

I dati inseriti sono:  gli identificativi del veicolo e dell’assicurato, la storia degli eventuali sinistri e la classe universale (CU) o bonus/malus.

E ora che è diventato ‘dinamico’ contiene anche gli incidenti denunciati in ritardo e pagati nei 5 anni precedenti, in qualsiasi momento. Come è stato possibile? Innanzitutto estendendo la ‘tabella della sinistrosità pregressa’ dell’ADR, che fino al 2018 mostrava solo i sinistri relativi al veicolo per gli ultimi 5 anni (+ l’anno in corso). Mentre adesso viene arricchita progressivamente di un anno per volta fino ad arrivare a 10 anni in tutto (+ l’anno in corso).
Tuttavia per la determinazione del bonus o del malus si tiene e si terrà sempre conto degli ultimi 5 anni di storia assicurativa.
E poi introducendo un nuovo dato, detto ‘Identificativo Univoco di Rischio’ (IUR), che contrassegna il rischio relativo al proprietario/contraente e al veicolo assicurato indicato nell’attestato.

COME FUNZIONA IL CODICE IUR

Lo IUR è un codice personale che segue l’assicurato e semplifica la ricostruzione del suo attestato di rischio rendendolo identificabile da parte di tutte le compagnie.
Ogni IUR è diverso dagli altri e un proprietario che ha più veicoli deve avere più IUR, uno per ciascun veicolo. Grazie allo IUR la procedura per recuperare le informazioni sui sinistri tardivi è più snella e immediata, e si articola in tre fasi:

1) la compagnia A paga un incidente denunciato in ritardo (nei 5 anni precedenti);

2) la stessa compagnia comunica il sinistro tardivo alla compagnia B che in quel momento assicura il responsabile dell’incidente;

3) la compagnia B aggiorna l’attestato di rischio e, alla scadenza del contratto, applica il malus (se sussistono le condizioni). 

Grazie al codice IUR questa procedura avviene in modo automatico ed è in grado di registrare anche l’eventuale riscatto di un sinistro tardivo. Che avviene quando un assicurato (se il contratto RCA che ha stipulato lo consente) paga direttamente alla compagnia i danni causati, evitando l’applicazione del malus.

INFORMAZIONI SUL ‘SINISTRO TARDIVO’ INCLUSO NELL’ATTESTATO DI RISCHIO

Chiudiamo specificando che nel caso di malus attribuito per un ‘sinistro tardivo’ pagato da una precedente compagnia assicurativa e inserito successivamente nell’attestato di rischio dinamico, il contraente o il proprietario del veicolo deve rivolgersi all’ultima compagnia che sta assicurando il veicolo. La quale deve a sua volta indicare quale precedente assicurazione ha provveduto a pagare il sinistro ‘tardivo’. Il contraente o il proprietario del veicolo può così richiedere l’accesso agli atti della liquidazione, per le eventuali verifiche di suo interesse, alla compagnia assicuratrice che ha gestito e pagato il predetto ‘sinistro tardivo’. Ad esempio potrebbe avere l’interesse di conoscerne l’importo per valutare la possibilità di riscattarlo. E come? Rimborsando l’assicuratore che lo ha pagato così da rimanere (in assenza di altri sinistri) in bonus.