Incidente con VEICOLO NON ASSICURATO o identificato – dichiarazione di estraneità sinistro

Incidente con VEICOLO NON ASSICURATO o identificato – dichiarazione di estraneità sinistro

La legge stabilisce che ogni automezzo circolante debba essere obbligatoriamente assicurato affinchè, in caso di incidente, il danneggiato sia messo nelle condizioni di ottenere il giusto risarcimento. Proprio per garantire ciò è stato istituito un fondo, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, che ha il compito di intervenire tutte le volte che in un incidente stradale viene coinvolto un mezzo non assicurato oppure un mezzo che non viene identificato. Il fondo agisce per mezzo di Compagnie assicuratrici c.d. designate che cambiano a seconda della regione nella quale è avvenuto il sinistro.

Che cosa è?

Il fondo di garanzia per le vittime della strada è un fondo istituito già con la L. n. 990 del 1969 (oggi abrogata per effetto dell’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni private) o oggi disciplinato dagli articoli 283 e seguenti del D.Lgs. n. 209 del 2005 e gestito dalla Consap, società ad integrale capitale pubblico che agisce sotto la vigilanza del Ministero delle Attività Produttive, e ha il compito di garantire il giusto risarcimento ai danneggiati in caso di sinistro che coinvolge un mezzo non assicurato oppure un mezzo che non viene identificato.
Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il conducente, dopo l’incidente, riesca a darsi alla fuga senza consentire al danneggiato di annotarsi gli estremi della targa.
Il Fondo di garanzia opera sul territorio nazionale attraverso delle Compagnie assicuratrici (c.d. designate) che cambiano a seconda della regione nella quale è avvenuto il sinistro e che gestiscono la procedura di risarcimento come se il mezzo non assicurato (oppure non identificato) fosse assicurato presso di loro.
Dopo avere il liquidato il danno, il Fondo procede a recuperare quanto pagato direttamente dal danneggiante (sempre che questi venga identificato). 

Ci sono LIMITI all’intervento del Fondo di garanzia?

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada interviene, in particolare, nelle ipotesi in cui l’incidente sia stato causato da un veicolo:

  1. NON identificato: in questo caso vengono risarciti solo i danni alla persona. Se il danno alla persona è grave il Fondo risarcirà anche i danni alle cose con importo superiore ad Euro 500 e per la parte eccedente i 500 Euro;
  2. NON assicurato: in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;
  3. assicurato presso una Compagnia che al momento del sinistro si trova in uno stato di liquidazione coatta (o che successivamente venga a trovarsi in questa condizione): in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;
  4. messo in circolazione contro la volontà del proprietario: in questo caso vengono risarciti i danni alla persona e alle cose subiti dai terzi trasportati o dalle persone trasportate contro la loro volontà oppure dalle persone che sono inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo.

Il Codice delle Assicurazioni private prevede comunque che i massimali entro i quali viene liquidato il risarcimento siano stabiliti con un apposito regolamento ministeriale. 

La richiesta di risarcimento
Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada si attiva su richiesta del danneggiato che lamenti dei danni subiti nell’ambito di un sinistro che ha coinvolto un mezzo non identificato oppure non assicurato.
La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla Compagnia Assicuratrice che gestisce la procedura all’interno della regione nella quale è avvenuto il sinistro.
L’elenco delle Compagnie designate può essere trovato in https://www.consap.it/fondo-di-garanzia-per-le-vittime-della-strada/elenchi-imprese/
Una copia della richiesta va inviata anche alla Consap nella sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Per gli aspetti pratici vedasi: https://www.consap.it/fondo-di-garanzia-per-le-vittime-della-strada/

COINVOLGIMENTO IN UN SINISTRO AL QUALE SI RISULTA ESTRANEI

Nel caso di coinvolgimento in un sinistro al quale si risulta estranei è importante in primo luogo fornire una “dichiarazione di estraneità di sinistro insieme ad elementi probatori a supporto.
Si ricorda a tale proposito che non assume efficacia probatoria l’assenza di danni sul veicolo assicurato o la semplice circostanza che il proprietario/conducente abituale si trovasse in luogo diverso (luogo di lavoro, visite di cortesia o simili).

I documenti probatori dovranno provare che il veicolo assicurato non si trovasse nel luogo del sinistro alla data dell’evento oppure che si trovasse in loco ma che non vi sia stato alcun contatto tra i due veicoli. Nella dichiarazione di eventuali testimoni (corredati di documento di identità del dichiarante), dovranno essere indicati targa/targhe, orario preciso e dati anagrafici.