Il risarcimento o indennizzo diretto, è una speciale procedura di liquidazione dei danni che derivano da un sinistro stradale. Introdotto dal dl n.223 del 04/07/06 che è intervenuto a modificare il Codice delle Assicurazioni Private, questa nuova procedura ha l’obiettivo di velocizzare la procedura di rimborso, riducendo i tempi e il lavoro delle assicurazioni. Inoltre, l’iter di risarcimento diretto comprende i danni al veicolo e i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente, e si applica anche al danno alla persona subìto dal conducente non responsabile (se rientrante nei limiti previsti, che vedremo successivamente). In origine, bisognava presentare la richiesta esclusivamente alla compagnia della quale era cliente chi aveva causato il sinistro stradale. Disciplinato dall’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private, l’indennizzo diretto prevede invece, in caso di incidente in cui non si è totalmente responsabili, la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni direttamente alla propria impresa assicuratrice. In questo modo, la Compagnia di assicurazioni del soggetto richiedente il rimborso, risarcisce i danni per poi rivalersi sulla Compagnia della controparte responsabile del sinistro, se appartenente anch’essa alla “CARD” (acronimo che sta per Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Infatti, perché questa possibilità si concretizzi, entrambe le compagnie devono aver aderito alla Convenzione. In caso contrario, vige ancora la procedura ordinaria.
Nello stesso Codice delle Assicurazioni Private troviamo tutte le casistiche di applicabilità dell’indennizzo diretto. Affinché ciò sia possibile, bisogna sostanzialmente rispettare questi requisiti:
La procedura per il risarcimento diretto non è operativa nell’ipotesi in cui:
Se l’incidente non rientra nei casi in cui è consentito l’indennizzo diretto, il danneggiato deve formulare la richiesta di risarcimento danni alla assicurazione del veicolo ritenuto responsabile. Pertanto, si applica la procedura ordinaria.
Entro e non oltre 3 giorni, l’assicurato dovrà presentare apposita richiesta di risarcimento danni alla propria compagnia assicuratrice attraverso il MODULO CAI controfirmato (o, in caso di disaccordo, senza firma della controparte, va bene uguale) per denunciare il sinistro. Qualsiasi procedura sia stata attivata, la compagnia assicuratrice che riceve la domanda identifica l’altra compagnia coinvolta e verifica la sua adesione alla Convenzione CARD. In caso positivo, le tempistiche variano in base alla presentazione del CAI:
Tali termini rimangono sospesi se il danneggiato rifiuta di sottoporsi a visita medico-legale oppure non mette il proprio veicolo a disposizione del perito. Allo stesso modo i termini per l’offerta rimangono sospesi se la documentazione fornita dal danneggiato è incompleta e questi non provvede ad integrarla nonostante la compagnia assicurativa ne abbia fatto richiesta entro 30 giorni dall’invio. Detti termini inizieranno a decorrere nuovamente quando saranno disponibili tutti i documenti necessari.
Se il danneggiato accetta l’offerta, la compagnia avrà 15 giorni per provvedere al pagamento.
Se invece rifiuta l’offerta, la somma gli sarà comunque accreditata; in questo caso, il danneggiato potrà richiedere quanto pensa gli spetti avviando una procedura di CONCILIAZIONE PARITETICA, percorribile solo se l’entità pecuniaria del danno risulti inferiore a 15.000 euro. Altrimenti si può procedere con una negoziazione assistita con legale, ricorrendo quindi al rito ordinario civile in tribunale. L’azione legale può essere intrapresa anche nel caso in cui la Compagnia assicuratrice manchi di comunicare i motivi che impediscono l’indennizzo diretto o non comunichi proprio l’offerta.
L’indennizzo diretto non è obbligatorio, ma facoltativo. Il maggiore vantaggio è rappresentato da un forte snellimento delle pratiche burocratiche e soprattutto delle tempistiche di risarcimento, dati anche dal fatto che il danneggiato può richiedere la liquidazione direttamente alla sua compagnia assicuratrice e non a quella di controparte. Non cambiano i parametri presi in considerazione per quantificare l’entità del danno al fine di richiedere il rimborso, visto che sono gli stessi utilizzati per il procedimento ordinario, ovvero in base alla perizia dei danni e agli eventuali certificati medici. Inoltre, la tutela è totalmente assicurata perché se il danneggiato rifiuta l’offerta della compagnia, può comunque avviare strade conciliative e di carattere legale per ottenere quello che gli sembra giusto.
In sintesi, l’assicurazione senza risarcimento diretto, non risulta molto conveniente, soprattutto se si è coinvolti in un incidente dove sorgono molti dubbi su chi ha ragione e chi ha torto. Se per l’indennizzo diretto abbiamo detto che il vantaggio principale è un risparmio notevole di tempo e pratiche, tutto questo ritorna in una polizza senza indennizzo diretto, che obbliga il danneggiato a vedersela autonomamente con la compagnia assicuratrice della controparte coinvolta nel sinistro.
Se vuoi sapere COME COMPORTARSI IN CASO DI INCIDENTE STRADALE ? oppure COME SI COMPILA IL MODULO CAI? leggi le nostre FAQ dedicate.