Sei appena stato coinvolto in un incidente stradale e non sai quale sia l’iter giusto da percorrere per denunciare il fatto e ottenere un risarcimento danni. Come comportarsi in caso di sinistro? Quali sono le prime cose da fare? Come si fa a calcolare quanto spetta e quali sono gli obblighi dell’assicurato? Ecco tutti i passaggi da seguire.
La prima cosa da fare, dopo aver verificato che non ci siano feriti per i quali si deve tempestivamente chiamare i soccorsi e i vigili (soprattutto se non c’è certezza della colpa), è quella di denunciare il sinistro alla propria compagnia tempestivamente e comunque entro 3 giorni. Come? Compilando e inviando la constatazione amichevole (Modello CAI/CID): è possibile farlo anche senza modulo blu, che rimane però il metodo più semplice.
Se, dopo l’incidente, ti accorgi che nessuno si è fatto male e non ci sono feriti, non hai l’obbligo di chiamare le forze dell’ordine.
Devi fornire gli estremi della tua assicurazione. Se non lo fai non commetti reato bensì solo un illecito amministrativo sanzionato dal Codice della strada con una multa stradale da 296 a 1.184 euro.
Se, però, il danno procurato all’altra auto è grave può scattare anche l’obbligo di sottoporre a revisione l’auto e la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.
Se, quindi, scappi dopo aver tamponato un’altra auto o rotto uno specchietto retrovisore e non ci sono danni a persone, non commetti reato. Allo stesso modo, se è l’altro automobilista a darsi alla fuga dopo averti graffiato l’auto (magari uscendo da un parcheggio) non puoi denunciarlo.
Subito dopo l’incidente devi liberare al più presto la strada o, se non è possibile perché prima è necessario attendere le rilevazioni della polizia, sei tenuto a collocare sull’asfalto il triangolo rosso in modo da non creare pericolo per la circolazione.
Se il sinistro si è verificato su una strada extraurbana devi indossare il giubbino a catarifrangenti.
Questa fase è molto importante per la raccolta delle prove che serviranno, in un momento successivo, per la richiesta di risarcimento all’assicurazione. Pertanto, è bene:
Se invece ci sono feriti, anche lievi, o il sospetto che qualcuno si possa essere fatto male bisogna necessariamente fermarsi, chiamare la Polizia e attendere che questa arrivi per le verbalizzazioni. Chi non lo fa commette reato di fuga e rischia la reclusione da sei mesi a tre anni nonché la sospensione della patente di guida da uno a tre anni.
Non vale la scusa di non aver trovato dove parcheggiare l’auto o di avere particolare fretta.
Se ci sono feriti che hanno necessità di soccorso bisogna fornire l’assistenza necessaria. Il che non significa improvvisarsi medici, ma chiamare al più presto il 118, la polizia, i carabinieri, ecc.
Chi non lo fa commette il reato di omissione di soccorso stradale punito con la reclusione da uno a tre anni e con la sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.
La differenza tra l’omissione di soccorso e il reato di fuga è la seguente:
– nel reato di fuga, si prescinde dallo stato di bisogno del danneggiato (per cui ci si deve sempre fermare se vi sono danni a persone);
– nel reato di omissione di soccorso il soggetto ferito deve trovarsi in una condizione di bisogno effettivo.
Per una corretta compilazione del modulo CID rimandiamo alla FAQ apposita:
COME SI COMPILA IL MODULO CAI? (agenzievittoria.com)
Chi viene danneggiato da un’auto fantasma, ma riesce a prendere gli estremi della targa può ugualmente risalire alla relativa assicurazione (recandosi al Pra o alla Motorizzazione) e chiedere il risarcimento. In caso contrario, verrà risarcito dal Fondo Garanzia Vittime della Strada a cui andrà fatta una apposita domanda con raccomandata a.r.. Ma in tal caso bisogna dimostrare l’impossibilità di aver potuto rilevare il numero di targa (lo shock del momento, una strada curviforme, l’alta velocità dell’altro conducente, ecc.). Diversamente, sarebbe facile scaricare la responsabilità di qualsiasi danno procurato alla propria macchina a un’auto fantasma inesistente.
Se l’auto responsabile dell’incidente è senza assicurazione, il danneggiato viene risarcito dal Fondo Vittime della Strada a cui dovrà rivolgersi con una raccomanda a.r.
Subito dopo l’incidente, tutte le parti coinvolte devono informare la propria assicurazione. Il Codice civile stabilisce un termine di tre giorni per la denuncia all’assicurazione ma anche se si prende più tempo non ci sono conseguenze, a meno che il ritardo sia dovuto a malafede e l’assicurazione ne abbia tratto un danno.
Nel caso di sinistro con solo due auto, ciascuno degli automobilisti deve fare denuncia alla propria assicurazione. Il danneggiato otterrà il risarcimento dalla propria compagnia, mentre quello colpevole a cui sia attribuita una responsabilità superiore al 50%, si vedrà aumentare la classe di merito della Rc auto di due livelli, con relativo incremento del premio annuo.
Se, invece, si dovesse arrivare a un concorso di colpa al 50%, non verrebbero aumentate le rispettive classi di merito ma le assicurazioni pagheranno solo la metà dei danni.
Dopo la denuncia di sinistro, l’assicurazione avvia un’istruttoria volta a verificare l’effettiva responsabilità del sinistro e i danni riportati ai mezzi e dai conducenti.
Per queste ultime due valutazioni viene incaricato un perito, ossia un fiduciario della stessa compagnia. Proprio a tal fine è necessario conservare tutte le spese sostenute, in particolar modo quelle mediche che saranno rimborsate alla fine della pratica.
L’assicurazione ha 60 giorni per risarcire i danni alle auto e 90 giorni per i danni alle persone.
Se l’offerta dell’assicurazione non dovesse soddisfare, il danneggiato potrebbe trattenere l’importo a titolo di anticipo e poi agire in causa contro l’assicurazione per il residuo.
È possibile far riparare l’auto dall’officina prima di chiedere il risarcimento all’assicurazione a patto di conservare le prove dell’incidente (foto e perizie del meccanico) e farsi rilasciare la fattura dall’officina per i lavori svolti.
Per quanto riguarda i danni fisici, è necessario conservare il foglio di accettazione e dimissioni del pronto soccorso, con la relativa prognosi. Se il conducente avrà bisogno di ulteriori controlli, dovrà farsi rilasciare altrettante attestazioni da strutture pubbliche. Una volta guarito dovrà chiedere al proprio medico curante il certificato di avvenuta guarigione che dovrà essere consegnato all’assicurazione.
Vedi pagina dedicata dell’ACI
Servizi ACI – Art. 189. * Comportamento in caso di incidente.