CERTIFICATO ASSICURATIVO DEMATERIALIZZATO

CERTIFICATO ASSICURATIVO DEMATERIALIZZATO

In passato, c’era l’obbligo di esporre sul parabrezza del veicolo il tagliando dell’assicurazione RC auto, un documento contenente il numero di targa, il tipo di veicolo e la data di scadenza della polizza.
Dal 18 ottobre 2015 il certificato di assicurazione è stato dematerializzato ma ancor oggi per poter circolare è obbligatorio custodirlo in auto o comunque averlo a disposizione in un qualsiasi device in formato digitale, oppure tenere con sé una semplicissima fotocopia, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso del certificato di assicurazione cartaceo in originale.

Il certificato assicurativo va esibito in caso di incidente ed è necessario per la compilazione del modulo CID, per la constatazione amichevole del sinistro, dal quale prelevare anche le informazioni dell’assicurazione e numero di polizza.

Cosa bisogna avere a bordo dell’auto? Si può viaggiare senza alcun documento dell’assicurazione purché rinnovata?

COME SONO EFFETTUATI I CONTROLLI?

I controlli sono effettuati dalle Forze dell’Ordine che verificheranno, direttamente sul formato digitale o sulla copia stampata, il periodo per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio, comprovando l’adempimento dell’obbligo di assicurazione RCA.
L’esistenza di una copertura assicurativa può in realtà essere verificata anche in tempo reale dalle Forze dell’Ordine mediante un collegamento telematico alla banca dati della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (istituita dall’art.1 c.1 lettera c) del decreto interministeriale n.110 del 9.8.2013).
Cosa possono richiedere le Forze dell’Ordine ad un controllo su strada?
Se Polizia, Carabinieri, Polizia Locale, Guardia di Finanza hanno la possibilità di controllare on line la scadenza dell’assicurazione attraverso un collegamento telematico possono richiedere altri documenti attestanti l’esistenza della copertura assicurativa? E’ necessario avere con se la ricevuta di pagamento, la copia del certificato dell’assicurazione pagata?

Un aggiornamento della normativa al riguardo (art. 15, comma 1, della Legge 12/11/2011 n. 183) ha riformulato il testo dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 che attualmente recita:

Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa l’indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato“.

Forze dell’Ordine e P.A. (Polizia Municipale) devono quindi provvedere autonomamente con una ricerca d’ufficio alla verifica della copertura assicurativa.

Attenzione! In base a quanto detto c’è un caso nel quale le Forze dell’Ordine possono richiedere copia del certificato assicurativo in forma cartacea o digitale: quando non sono in grado di effettuare un controllo on line dalla banca dati e viene da loro dimostrata l’impossibilità reale di problemi di accesso agli archivi per verificare la validità della copertura assicurativa. E’ questo il caso nel quale può venire richiesto l’esibizione di una copia originale del certificato assicurativo o la visione di una copia digitale salvata su uno smartphone o computer portatile.

BANCA DATI ASSICURAZIONI 

L’incrocio delle informazioni contenute nelle due banche dati consente alle Forze dell’Ordine di sapere in tempo reale chi è regolarmente assicurato e chi è sprovvisto di assicurazione. Anche pochi minuti dopo la stipula del contratto, è possibile circolare senza il pericolo di essere segnalati come trasgressori.

Ogni volta che viene stipulata una nuova polizza o effettuato un rinnovo, infatti la compagnia di assicurazione invia le informazioni alla banca dati delle coperture assicurative creata dall’ANIA e denominata Sita, dalla quale poi confluiscono nel database della Motorizzazione Civile che contiene i dati di tutti i veicoli immatricolati in Italia.

SANZIONI PER MANCATA ESIBIZIONE DOCUMENTI ASSICURATIVI

L’art. 180 del codice della strada stabilisce i documenti necessari alla circolazione e stabilisce che i conducenti dei veicoli a motore devono avere con se questi documenti:

a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo o documento sostitutivo come “foglio rosa” od altro.
c) il certificato di assicurazione

Quindi , se si viene fermati e siamo sprovvisti della copia del certificato assicurativo possiamo essere sottoposti a sanzioni, ovvero per non aver esibito copia del documento valido (mancanza momentanea di documenti): si è passibili di una multa di € 85,50, sanzione che diventa € 42 in misura ridotta se pagata entro i 60 giorni ed ulteriore riduzione del 30% se pagata entro i 5 giorni a € 29,40.

COSA SERVE ALL’ESTERO

 Per circolare nei paesi dell’Unione Europea (oltre ad Andorra, Svizzera e Serbia) sarà obbligatorio avere a bordo del veicolo il certificato di assicurazione, mentre nei paesi extra UE continuerà ad essere obbligatoria la carta verde (vedi FAQ dedicata)