I contratti di durata annuale, indipendentemente dal frazionamento di pagamento prescelto, prevedono un periodo di tolleranza di 15 giorni per il pagamento del premio dopo la naturale scadenza del contratto, in cui la copertura resta operante a tutti gli effetti.
Decorso tale periodo la copertura cessa e il contratto si risolve senza necessità di disdetta.
Se all’interno della tua polizza hai acquistato uno dei due pacchetti:
- GARANZIE COMPLEMENTARI RCA NEW: limitatamente alla sola garanzia RCA il periodo di mora si intende prorogato per ulteriori 15 giorni, per un totale di 30 giorni successivi alla scadenza. Tale proroga è valida esclusivamente per alla scadenza annuale (non scadenze intermedie), e fino alla stipula di altro eventuale contratto (se tale stipula avviene entro il predette periodo di 30 giorni).
- GARANZIA COMPLEMENTARI RCA GOLD: per tutte le garanzie di polizza il periodo di mora di intende prorogato per ulteriori 15 giorni, per un totale di 30 giorni successivi alla scadenza. Tale proroga è valida per scadenze annuali e intermedie, e fino alla stipula di altro eventuale contratto (se tale stipula avviene entro il predette periodo di 30 giorni).