Il trasferimento della polizza RCA è possibile quando il vecchio veicolo risulta alienato e quindi non più di proprietà, ovvero in caso di:
- vendita;
- demolizione/rottamazione;
- cessazione della circolazione per esportazione definitiva;
- consegna in conto vendita presso rivenditori abilitati alla compravendita di veicoli;
- furto totale del veicolo.
Inoltre è necessario che il nuovo veicolo venga intestato alla stessa persona proprietaria del veicolo da sostituire.
Resta comunque possibile trasferire la polizza in caso di intestatario differente, nei seguenti casi:
- tra persone coniugate o unite civilmente;
- tra conviventi di fatto;
- tra eredi a seguito di mortis causa, sempre che il nuovo intestatario fosse stato convivente con il de cuius;
- passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti a uno di essi;
- da società di persone al socio e viceversa;
- tra società in caso di trasformazione, fusione o scissione societaria.
Per tanto il cliente dovrà produrre la seguente documentazione:
- certificazione attestante l’alienazione del veicolo;
- carta di circolazione del nuovo veicolo, con passaggio di proprietà già avvenuto;
- riconsegnare i vecchi documenti assicurativi (certificato e carta verde).