Per i contratti che contengono la garanzia RCA, il CONTRAENTE può sospendere il contratto comunicandolo alla SOCIETÀ e distruggendo il CERTIFICATO e la CARTA VERDE, a condizione che sia stato pagato il PREMIO dell’appendice di sospensione.
La SOCIETÀ rilascia un’appendice di sospensione che il CONTRAENTE deve sottoscrivere rivolgendosi alla propria agenzia o in alternativa per tramite dell’Area Riservata.
La sospensione decorre dalla data di incasso dell’appendice.
La sospensione ha una durata massima di 18 mesi, decorso tale termine senza che il CONTRAENTE abbia richiesto la riattivazione, il contratto s’intende annullato e il PREMIO pagato resta acquisito dalla SOCIETÀ.
Per tutta la durata del periodo di sospensione il veicolo non può circolare o sostare su strade aperte al pubblico.
Se al contratto sono associate anche garanzie aggiuntive, anche queste ultime sono oggetto di sospensione e per tanto non saranno operanti fino alla riattivazione del contratto.
La riattivazione del contratto, alle stesse condizioni tariffarie vigenti sulla POLIZZA al momento della sua stipulazione, è consentita solo se la forma tariffaria non cambia.
La riattivazione è possibile sia sullo stesso VEICOLO che per un VEICOLO diverso, ed in questo caso solo se il precedente VEICOLO è stato:
La riattivazione avviene prolungando la scadenza del contratto e delle rate intermedie per un periodo uguale a quello della sospensione.