“Come proteggere economicamente la propria azienda dal rischio di produrre e vendere prodotti difettosi”

Il controllo della qualità dei prodotti è uno dei tanti aspetti che le aziende devono tenere bene in considerazione durante tutte le fasi che vanno dalla produzione dei beni finiti alla vendita al consumatore finale.
Ciò vale non solo per le qualità intrinseche del prodotto, che lo fanno preferire rispetto ad altri sul mercato, ma anche per la sua sicurezza poichè non deve produrre danni per il consumatore.
Soprattutto le aziende che producono beni rivolti al consumatore non professionale devono rispettare molte normative che mirano a tutelarlo e non possono prescindere dal Codice del Consumo introdotto in Italia nel 2005 con il D.Lgs. n. 205 che ha inglobato il D.P.R. n. 224/1988 che a sua volta aveva recepito la Direttiva CEE n. 374/1985.

&nbsp

La normativa comunitaria, per garantire una maggiore tutela per il consumatore, è stata emanata con lo scopo principale di ravvicinare tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative dei vari Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.
Ma quando un bene può essere considerato difettoso?
Innanzi tutto occorre individuare bene il concetto di prodotto e per questo possiamo ricorrere alla definizione data dall’art. 2 del D.P.R. N. 224/1988 per il quale è tale ogni bene mobile anche se incorporato in altro bene mobile o immobile (ad es. si pensi all’airbag di un’autovettura). Si considera prodotto anche l’elettricità ritenendosi esclusi dalla nozione offerta dalla normativa in questione solo i prodotti agricoli, del suolo e quelli dell’allevamento, della pesca e della caccia purchè non abbiano subito trasformazioni.

&nbsp

Ai fini della tutela del consumatore il prodotto viene considerato difettoso non quando non funziona ma piuttosto quando non offre la sicurezza che ci si attende legittimamente da esso. In altre parole il prodotto non è sicuro e di conseguenza il difetto di costruzione può provocare un danno a cose e persone.
Quindi, nel caso in cui il prodotto difettoso provochi un danno (la morte o una lesione personale oppure un danno ad un altro bene mobile od immobile), il danneggiato avrà 3 anni di tempo per chiedere il risarcimento del danno al produttore dovendo provare il difetto di fabbricazione, l’esistenza del danno ed il nesso di causalità tra il primo ed il secondo.
Infatti, in capo al produttore vi è una responsabilità presunta a meno che egli non riesca a dimostrare la propria estraneità rispetto al fatto che ha provocato il danno e dimostrando, quindi, di rientrare in una delle esclusioni di responsabilità specificate dall’art. 118 del Codice del Consumo. Ad esempio, dovrà provare che il prodotto non è stato messo in circolazione per sua volontà, che il difetto è insorto dopo l’avvenuta immissione nel mercato oppure che tale difetto è dovuto alla conformità del prodotto ad una norma giuridica vincolante.
Qualora non sia possibile individuare il produttore, sarà ritenuto responsabile il fornitore del prodotto difettoso.

&nbsp

E’ evidente quindi che l’azienda produttrice o importatrice debba ben proteggere il proprio patrimonio contro il rischio di dover far fronte a richieste milionarie avanzate da consumatori danneggiati da un prodotto difettoso, soprattutto perché non è così semplice per l’azienda riuscire a dimostrare la propria estraneità rispetto al danno.
E’ qui che entra in gioco la fondamentale importanza di una buona copertura assicurativa che consentirà all’azienda produttrice di trasferire il rischio del risarcimento del danno alla Compagnia assicuratrice.
La Responsabilità Civile del Prodotto (cd. RC Prodotti), nei limiti del massimale assicurato, risarcisce il consumatore danneggiato lasciando indenne il patrimonio dell’azienda.
Generalmente sono esclusi dalla copertura di polizza, salvo specifica pattuizione, i danni provocati da prodotti difettosi esportati dall’azienda negli USA, Canada e Messico ed occorre tenere bene a mente in alcuni casi quando il danno si è verificato.
Nel caso della Polizza RC Prodotti della Vittoria Assicurazioni non vi sono limiti temporali retroattivi (cd. Clausola Claims Made), saranno cioè coperte tutte le richieste di risarcimento avanzate durante il periodo di validità del contratto assicurativo per danni avvenuti, purchè non conosciuti dal contraente, anche precedentemente alla stipula del contratto e senza alcun limite retroattivo.

&nbsp

In conclusione, è evidente che le aziende produttrici di beni sono particolarmente esposte a rischi di varia natura ma fortunatamente esistono coperture assicurative che sono in grado di proteggerle economicamente dando così loro la tranquillità necessaria per creare prodotti più coerenti con le necessità dei consumatori sempre più esigenti e consapevoli rispetto al passato dei loro diritti.