Come “Assicurarsi” il Trattamento di Fine Mandato

Il Trattamento di Fine Mandato è uno strumento ancora poco conosciuto e diffuso tra le aziende Italiane eppure, come vedremo, offre numerosi vantaggi fiscali sia per l’azienda che per l’amministratore della stessa.

 

Chiamato anche con l’acronimo TFM, è un’indennità che l’Impresa può corrispondere all’amministratore al termine di un rapporto di collaborazione.
Più precisamente si concretizza in un accantonamento effettuato dall’azienda di una parte del compenso annuale (in alcuni casi aggiuntivo) spettante all’amministratore con lo scopo di costituire un capitale da liquidare al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

 

A differenza del TFR, con il quale presenta alcune analogie, non è direttamente disciplinato dalla Legge ma è uno strumento derivante dal combinato disposto degli articoli 2120 e 2364 del Codice Civile. Da una parte l’Art. 2120 disciplina il TFR ossia il diritto del lavoratore dipendente a vedersi riconosciuta una forma di retribuzione differita nel tempo frutto di una quota di stipendio accumulata annualmente, dall’altra l’Art. 2364 attribuisce all’assemblea ordinaria il potere di determinare il compenso dell’amministratore e dei sindaci qualora non sia già stato previsto dallo Statuto.
Quindi, l’azienda può in via facoltativa decidere di accantonare questa somma a favore dell’amministratore che la riceverà al termine del mandato.
In presenza di determinate condizioni la quota destinata annualmente al TFM può essere interamente deducibile dal reddito d’impresa e la somma liquidata all’amministratore sarà soggetta a tassazione separata.

 

Le disposizioni contenute nel D.P.R. 917/86 consentono di sottoporre a tassazione separata i redditi non percepiti continuativamente stabilendo che tale tassazione può essere applicata se il diritto all’indennità dell’amministratore risulta da atto redatto in data certa anteriore all’inizio del rapporto.
Qualora l’Azienda decida di accantonare per l’amministratore una quota per il Trattamento di fine Mandato è necessario che ciò sia previsto espressamente dallo Statuto Sociale e che il rapporto di lavoro con questo sia iniziato successivamente a tale previsione statuaria.
Pertanto, in mancanza di tali presupposti l’eventuale quota accantonata a TFM non potrà essere dedotta dall’azienda e la liquidazione a favore dell’amministratore nel momento in cui terminerà il rapporto di lavoro non potrà essere sottoposta a tassazione separata.
Altro aspetto importante ai fini della deducibilità fiscale è che la somma accantonata debba essere congrua rispetto al compenso annuo dell’amministratore. E’ considerato tale un accantonamento che non superi il 30% del compenso annuo.
Il Decreto “Salva Italia” del Governo Monti ha poi stabilito che le somme superiori ad € 1.000.000 erogate a titolo di TFM debbano essere sottoposte a tassazione ordinaria e rientranti quindi nel reddito complessivo mentre quelle al di sotto di tale limite essere tassate con tassazione separata.

 

In presenza e nel rispetto di queste condizioni, l’azienda che decide di accantonare il TFM a favore del proprio amministratore ha due opzioni:
la prima è quella di costituire un fondo apposito in Bilancio destinato all’accantonamento di queste somme che al momento della cessazione del mandato verranno corrisposte all’amministratore al netto delle ritenute di Legge applicate direttamente dall’azienda;
la seconda è quella di stipulare un contratto assicurativo specifico dove l’azienda accantona gradualmente la somma destinata al TFM ottenendo così alcuni vantaggi. Infatti, queste polizze prevedono un graduale accantonamento in un fondo a gestione separata della Compagnia che, oltre a retrocedere un rendimento finanziario, garantiscono nel tempo il capitale versato rendendolo nel contempo impignorabile ed insequestrabile (salvo alcune eccezioni).
Inoltre a differenza del fondo iscritto in bilancio, garantiscono all’amministratore l’esistenza dei fondi in fase di liquidazione, cosa che non gli sarebbe in concreto garantita nel primo caso.
Tali contratti assicurativi potranno essere stipulati direttamente dalla società sia in modo individuale che collettivo e possono prevedere, quale soggetto beneficiario, o direttamente l’amministratore o la stessa azienda che si impegnerà eventualmente a retrocedergli, in aggiunta al capitale rappresentante l’indennità di fine mandato prevista, anche il rendimento finanziario maturato.

 

In conclusione, in assenza di un TFM previsto espressamente dall’azienda, agli amministratori non resta che la strada del fai da te che passa dal percorso più semplice che consiste nell’ accantonamento periodico di somme sul proprio conto corrente da utilizzare al momento della pensione fino ad arrivare ad investimenti in strumenti collettivi come i fondi comuni oppure a versamenti in piani individuali di previdenza.