SUCCESSIONE polizza RCa

(CGA “IL CONTRATTO dalla A alla Z” – EDZ 07/21)

2.7 SUCCESSIONE DEL CONTRATTO

a) DECESSO del PROPRIETARIO

Se il proprietario del veicolo decede, su richiesta dell’erede legittimo e previa distruzione del CERTIFICATO e della “CARTA VERDE”, la Società prenderà atto della nuova proprietà, rilasciando all’erede un nuovo contratto applicando i criteri di personalizzazione e la tariffa in vigore al momento della variazione.

  • Se l’erede risultava convivente con il proprietario al momento del decesso, il nuovo contratto conserverà la stessa CLASSE DI MERITO del contratto precedente.
  • Se l’erede è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo ereditato può fruire della stessa CLASSE UNIVERSALE – CU dell’altro veicolo.

b) MUTAMENTI FORMALI del proprietario del veicolo IN AMBITI SOCIETARI

Se il veicolo è ceduto:

  • da una ditta individuale al titolare persona fisica e viceversa;
  • da una società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa;

il nuovo proprietario può chiedere, distruggendo il certificato e la carta verde, di subentrare nel contratto in corso conservando la classe di merito del contratto in cui è subentrato. La Società emetterà un nuovo contratto applicando i criteri di personalizzazione e la tariffa in vigore al momento della variazione. Lo stesso criterio si applica anche se il veicolo ceduto è venduto ed è richiesta l’assicurazione per altro veicolo. Per le società di capitali o di persone anche nel caso di (I) trasformazione, (II) fusione, (III) scissione societaria, (IV) cessione di ramo d’azienda, la classe di merito viene trasferita alla persona giuridica che acquisisce la proprietà del veicolo.

c) Veicolo in LEASING O NOLEGGIO a lungo termine

Se il veicolo è in leasing operativo o finanziario o a noleggio a lungo termine ed è acquistato dal soggetto utilizzatore da almeno 12 mesi, il nuovo proprietario può chiedere, distruggendo il certificato e la carta verde, di subentrare nel contratto in corso conservando la classe di merito del contratto in cui è subentrato. La Società emetterà un nuovo contratto applicando i criteri di personalizzazione e la tariffa in vigore al momento della variazione.

d) VEICOLO intestato a soggetto portatore di handicap

Se il veicolo è intestato ad un soggetto portatore di handicap ed è acquistato dal soggetto che ha abitualmente condotto il veicolo da almeno 12 mesi, quale intestatario temporaneo, il nuovo proprietario può chiedere, distruggendo il certificato e la carta verde, di subentrare nel contratto in corso conservando la classe di merito del contratto in cui è subentrato. La Società emetterà un nuovo contratto applicando i criteri di personalizzazione e la tariffa in vigore al momento della variazione.

MUTAMENTO PARZIALE della PROPRIETA’ del veicolo

Qualora vi sia un mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, sussiste in capo a quest’ultimo il diritto alla conservazione della classe di merito maturata.