SOSPENSIONE DELLA RCA

SOSPENSIONE DELLA RCA

Quando e perché non sospendere l’assicurazione di un veicolo e/o moto?

Molti sono convinti che possono sospendere la polizza RCA perché hanno parcheggiato il loro veicolo e/o moto in uno stallo di sosta all’interno di un’area condominiale e/o di un rimessaggio dove in molti casi si parcheggia l’autocaravan.

Si tratta di un grave errore che molti hanno pagato caro: perché, anche se il parcheggio è provvisto di cancello all’ingresso, possono entrare gli agenti preposti all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale, Polizia Municipale, funzionari del Ministero dell’Interno, Polizia Penitenziaria che sono previsti all’articolo 12 del Codice della Strada) e, ai veicoli e/o moto privi di copertura assicurativa, elevare contravvenzione e/o procedere al loro sequestro.

Possono intervenire perché:

  • nel termine circolazione stradale è compresa sia la sosta sia il movimento del veicolo. Pertanto, anche quando parcheggiamo un veicolo, lo stesso, anche se fermo, è in circolazione stradale;
  • in dette aree vi è indubbiamente la circolazione di altri veicoli e la normativa parla chiaro: “Sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Ai fini dell’applicazione della legge sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico”;
  • la Corte di Cassazione ha confermato che: “assume evidentemente rilievo la considerazione per cui anche un veicolo in sosta, oggettivamente idoneo alla circolazione, può essere coinvolto in un sinistro ed essere fonte di danni per i terzi”.